venerdì 13 maggio 2016

NESSUNO SI TIRI INDIETRO!

Family Day 2016È un dovere, nessuno si tiri indietro
di Riccardo Cascioli
È una strada in salita, non priva di rischi, ma è giusto percorrerla ed è sacrosanto sostenere quel gruppo di parlamentari che all’indomani dell’approvazione della legge sulle unioni civili ha deciso di lanciare un referendum per la sua abrogazione parziale. Ed è anche confortante vedere uniti in questo obiettivo parlamentari di diversi partiti seppure tutti del centrodestra (e del resto chi si aspetta qualcosa dalla sinistra?). È un segno che, anche davanti allo spettacolo desolante offerto dai parlamentari inclusi alcuni cattolici, c’è almeno un piccolo gruppo di resistenti.
I motivi per sostenere questa iniziativa sono semplici ed evidenti: anzitutto è giusto fare tutto il possibile – nel poco spazio di manovra che rimane – per arginare la gravità di questa legge. Sarebbe giusto abrogarla in toto, ma viste le precedenti sentenze della Corte Costituzionale (di cui si parla nell’articolo di Marco Guerra), un quesito parziale è l’unica strada percorribile.

Qui corre però l’obbligo di una chiarezza: il fatto di dover abrogare solo una parte della legge non rende e non renderà mai accettabile l’altra parte, semplicemente siamo costretti a subirla. Qualsiasi riconoscimento pubblico di una convivenza – omo o etero che sia - è un male per la società perché poco o tanto si crea una competizione con la famiglia, cellula fondamentale della società e quindi unico bene che merita tutela dallo Stato, come peraltro riconoscerebbe la nostra Costituzione. Dico “riconoscerebbe” perché invece la Corte Costituzionale ha pensato bene di dare un’interpretazione – ad esempio dell’articolo 2 della Costituzione – che per giustificare le unioni gay forza volutamente il pensiero dei padri costituenti. In realtà, come abbiamo detto molte volte, i diritti delle persone sono già tutelati dal nostro ordinamento e in ogni caso possono ricevere ulteriori garanzie attraverso gli strumenti del diritto privato.
Si è notato giustamente che la legge deve prima passare dalla firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per cui è giusto fare pressioni su di lui perché prenda atto dell’incostituzionalità che accompagna questa legge e la rimandi alle Camere. Ma anche a questo scopo lanciare il referendum è utile, è esso stesso una forma di pressione, tenendo anche conto che la formazione politica di Mattarella renderebbe improbabile il gesto coraggioso di rifiutare la firma alla legge sulle unioni civili.
Mantenere la pressione su questo tema aiuterà anche a ostacolare le altre iniziative legislative anti-umane: riforma delle adozioni per consentirle anche alle unioni gay, eutanasia, liberalizzazione delle droghe, secondo un calendario già stabilito e più volte annunciato anche in questi giorni.
Purtroppo bisogna fare i conti con l’ostilità di chi dovrebbe essere in prima fila a difendere la dignità della persona. La Chiesa italiana (o per meglio dire la segreteria della CEI che pretende di rappresentarla), attraverso Avvenire ha subito chiuso la porta condannando apertamente il ricorso al referendum e usando toni morbidi sulla legge. L’edizione di ieri del quotidiano che ricade sotto il diretto controllo di monsignor Nunzio Galantino (a proposito di vescovi-pilota che non devono telecomandare i laici) era un capolavoro di ipocrisia per far passare l’idea che la legge sì non è l’ideale ma non è giusto contestarla, basta testimoniare vivendo bene la propria famiglia (per un esame della posizione di Avvenire clicca qui).
Ma se visto l’andazzo di questi anni, l’ostilità di Avvenire non sorprende più di tanto, fa nascere qualche perplessità una certa freddezza che pare provenire – almeno in queste ore - dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, a maggior ragione se la si paragona alle risorse e all’energia che il suo presidente Massimo Gandolfini sta mettendo in campo per organizzare i comitati per il no alla riforma costituzionale (referendum previsto per ottobre).
Sarebbe davvero incomprensibile vedere il popolo del Family Day chiamato a mobilitarsi per contrastare una riforma il cui nesso con il tema della famiglia non è certo immediato, ignorando al contempo la possibilità di un referendum sul tema del Family Day. E sarebbe davvero imperdonabile se nella decisione di una associazione laica, nata dalla spinta popolare, diventasse determinante l’eventuale interferenza della segreteria CEI, come del resto avvenne almeno in parte già per il Family Day del 30 gennaio scorso.
Speriamo dunque che ogni incertezza venga superata nei prossimi giorni, perché per vincere questa battaglia c’è bisogno di tutti
***«Referendum contro le unioni civili, si deve fare» Campagna per l'abrogazione parziale della Cirinnà
di Marco Guerra

Abrogare la prima parte della legge sulle unioni civili, chede facto istituisce un simil-matrimonio, per evitare che le sentenze dei tribunali consentano l’adozione e la filiazione alle coppie dello stesso sesso. È questo che muove l’iniziativa lanciata da tutte le opposizioni di centro-destra che ieri alla Camera hanno presentato il Comitato promotore del referendum per la parziale abrogazione del testo approvato definitivamente mercoledì a Montecitorio. 
Il quesito referendario mira a chiedere l’abolizione solo di alcuni articoli ovvero quelli che, prima del maxiemendamento su cui si sono votate due fiducie, erano tutti contenuti nel primo titolo del ddl Cirinnà dedicato alle unioni civili di cui possono beneficiare solo le coppie omosessuali. Questo referendum si propone quindi anche di eliminare ogni discriminazione tra ipotesi di convivenza tra coppie eterosessuali e omosessuali.
Tutta la prima parte della legge (dedicata solo alle relazioni omosessuali) è infatti strapiena di riferimenti al codice civile relativo al matrimonio; l’unica cosa che differenzia le unioni civili è la mancanza dell’obbligo di fedeltà. Invece, il secondo titolo del ddl, che va dall'articolo 37 al 67 della legge, verte sul tema delle convivenze di fatto e verrebbe mantenuto insieme a tutti i diritti individuali che esso va ad indicare; dall’assistenza in ospedale all’asse ereditario. 
Si potrebbe obiettare: perché non abolire tutta la legge? La risposta è che ci sono due sentenze della Corte Costituzionale che chiedono di riconoscere alle convivenze stabili i diritti di coppia e di inserirli come formazioni sociali. Esortazioni che sarebbero soddisfatte mantenendo appunto tutta la seconda parte della legge. E se mancano i riferimenti al matrimonio sarà più difficile per i giudici consentire l’adozione a coppie che tornano dall’estero con un bimbo generato tramite la maternità surrogata. 
Il quesito non sarà semplicissimo da spiegare ma la strategia è quella di dare la parola al popolo sovrano affinché si possa fermare con ogni mezzo possibile una deriva antropologica che non è stata oggetto nemmeno di dibattito in un Parlamento in cui le unioni civili sono state imposte con il voto di fiducia. 
Visto il contesto politico odierno, questa iniziativa referendaria ha ottenuto comunque un primo risultato quasi impensabile; il ricompattamento di tutto il vecchio schema del centro-destra sul tema della famiglia. 
Alla presentazione erano uno accanto all'altro i parlamentari Eugenia Roccella (che presiederà il comitato), Gaetano Quagliariello e Carlo Giovanardi di Idea, Maurizio Gasparri, Lucio Malan e Antonio Palmieri di Forza Italia, Gian Marco Centinaio e Nicola Molteni della Lega, Francesco Bruni e Lucio Tarquinio dei Conservatori e Riformisti, Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, Maurizio Sacconi e Alessandro Pagano di Area Popolare.
«C'è una base culturale condivisa nel centrodestra, ma la nostra è una proposta aperta alle associazioni: pensiamo alle piazze riempite dal Family Day nell'ultimo anno e alle associazioni Pro Life», ha spiegato Roccella. «Vogliamo fare un'operazione verità – ha evidenziato la portavoce del primo Family Day - questa non è una legge sulle unioni civili e i diritti. La finalità è il mercato della filiazione». 
Tutti i parlamentari intervenuti per l’occasione sostengono che la legge sulle unioni civili è solo un primo passo verso quella rivoluzione antropologica della società e della famiglia. Sono state citate infatti le dichiarazioni dei membri della maggioranza che annunciano prossimi interventi per le “adozioni per tutti”, l’eutanasia e la legalizzazione delle droghe.  
«Questa legge punta a cambiare la genitorialità. Ed è un primo passo verso la stepchild adoption come ha detto lo stesso Pd in dichiarazione di voto. La nostra richiesta di referendum è per difendere i più deboli: i bambini», ha sottolineato Quagliariello. Sulla stessa linea Centinaio: «Io voterò la legge sui matrimoni gay solo il giorno in cui Renzi mi dimostrerà che un essere umano nasce da due uomini o da due donne». 
C’è poi la questione del passaggio della legge al Quirinale. La speranza è che il presidente Mattarella rimandi la legge alle Camere dopo aver valutato tutti i profili di incostituzionalità. Per Lucio Malan il presidente della Repubblica dovrà tener presente anche la «totale inidoneità della copertura finanziaria della legge. La relazione del ministero dell'Economia è ridicola perché sottostima le spese». Malan annuncia poi l’invio a Mattarella di una relazione economica alternativa. «La legge stanzia 130 milioni nei primi dieci anni – spiega Malan – ma di questi solo 25 sono dedicati alla previdenza, il resto vanno a coprire gli aspetti fiscali. È chiaro quindi che non sono sufficienti perché lo stesso presidente dell’Inps Boeri (nominato da Renzi ndr) dichiara che gli aggravi saranno nell’ordine di centinaia di milioni di euro». 
In chiusura Carlo Giovanardi taglia la testa al toro e promette: «Se il centrodestra nel 2018 vince le elezioni non ci sarà nemmeno bisogno del referendum perché aboliremo queste norme con una legge». 

***

IL TESTO DEL QUESITO

Pubblichiamo il testo integrale del quesito referendario per abrogare parzialmente la legge sulle unioni civili, per il quale partirà la campagna per la raccolta delle firme

«Volete che sia abrogato l'art. 1 della legge (data e numero) limitatamente ai commi

1 "1. La presente legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.",

2 "2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.",

3 "3. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.",

4 "4. Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso: a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato; c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87; d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.",

5 "5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.",

6 "6. L’unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell’articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell’unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L’unione civile costituita da una parte durante l’assenza dell’altra non può essere impugnata finché dura l’assenza. ",

7 "7. L’unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altra parte. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore. L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi: a) l’esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune; b) le circostanze di cui all’articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.",

8 "8. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l’unione civile dell’altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.",

9 "9. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.",

10 "10. Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.",

11 "11. Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.",

12 "12. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.",

13 "13. Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell’unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.",

14 "14. Quando la condotta della parte dell’unione civile è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter del codice civile.",

15 "15. Nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.",

16 "16. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell’altra parte dell’unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.",

17 "17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.",

18 "18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell’unione civile.",

19 "19. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.",

20 "20. Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi » o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.",

21 "21. Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.",

22 "22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione civile ne determina lo scioglimento.",

23 "23. L’unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1o dicembre 1970, n. 898.",

24 "24. L’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.",

25 "25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1o dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.",

26 "26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.",

27 "27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.",

28 "28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.",

29 "29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.",

30 "30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest’ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.",

31 "31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.",

32 "32. All’articolo 86 del codice civile, dopo le parole: « da un matrimonio » sono inserite le seguenti: « o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso ».",

33 "33. All’articolo 124 del codice civile, dopo le parole: « impugnare il matrimonio » sono inserite le seguenti: « o l’unione civile tra persone dello stesso sesso ».",

34 "34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).",

35 "35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.".