sabato 4 giugno 2016

Lettera Apostolica Motu Proprio del Santo Padre Francesco “Come una madre amorevole”




Lettera Apostolica Motu Proprio del Santo Padre Francesco “Come una madre amorevole” 
Sala stampa della Santa Sede 
Come una madre amorevole la Chiesa ama tutti i suoi figli, ma cura e protegge con un affetto particolarissimo quelli più piccoli e indifesi: si tratta di un compito che Cristo stesso affida a tutta la Comunità cristiana nel suo insieme. Consapevole di ciò, la Chiesa dedica una cura vigilante alla protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili. Tale compito di protezione e di cura spetta alla Chiesa tutta, ma è specialmente attraverso i suoi Pastori che esso deve essere esercitato. Pertanto i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate. (...)

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Nota del P. Lombardi sulla Lettera Apostolica “Come una madre amorevole” 
Sala stampa della Santa Sede
La Lettera apostolica insiste sulla importanza della cura vigilante per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, richiedendo una “particolare diligenza”.
Perciò precisa che fra le “cause gravi” che giustificano la rimozione dagli Uffici ecclesiastici, anche dei Vescovi, vi è la negligenza riguardo a casi di abusi sessuali compiuti su minori o adulti vulnerabili.
Si tratta di una Legge che stabilisce una Procedura da seguire per l’attuazione di un Canone già presente nel CIC e CCEO (193§1 CIC, 975§1 CCEO)
Non si tratta di procedimento penale,  perché non si tratta di un “delitto” compiuto, ma di casi di “negligenza” da parte di Vescovi o Superiori religiosi.
La “istruttoria” sui casi di negligenza spetta alle Congregazioni competenti, che sono 4:
-Vescovi
-Evangelizzazione dei popoli
-Chiese Orientali
-Istituti Vita Consacrata e Soc. Vita Apostolica
Non è chiamata in causa la Congregazione per la  Dottrina della Fede, perché non si tratta di delitti di abuso, ma di negligenza nell’ufficio.
Presso le Congregazioni esistono già Uffici disciplinari o analoghi.
Da notare due punti: 
- La mancanza di diligenza può esserci anche “senza grave colpa morale” da parte del Vescovo (art. 1§2).
- Per la rimozione, nel caso di abusi su minori “è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave” (art.1§3), mentre negli altri casi si richiede mancanza di diligenza “molto grave” (art.1§2).
Trattandosi di decisioni importanti sui Vescovi, l’approvazione specifica dipende dal Santo Padre. (Ciò non è una novità).
Nuova invece è la costituzione di un “apposito Collegio di giuristi” che assisterà il Santo Padre prima che assuma una decisione definitiva.  Si può prevedere che tale Collegio sia costituito da Cardinale e Vescovi.
Nota: Trattandosi di una normativa su Procedure non si pone questione di retroattività o meno, perché la legge sulla possibilità di rimozione “per cause gravi” esisteva già . D’ora in poi la procedura per l’applicazione del Canone 193§1 è quella stabilita.

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Comunicato della Sala Stampa 
 Sala stampa della Santa Sede 
Oggi 4 giugno 2016 il Santo Padre Francesco, su proposta del Consiglio dei Cardinali, ha approvato ad experimentum lo Statuto del nuovo Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita nel quale confluiranno, dal 1° settembre 2016, gli attuali Pontificio Consiglio per i laici e Pontificio Consiglio per la Famiglia. In quella data ambedue i Dicasteri cesseranno dalle loro funzioni e verranno soppressi, essendo abrogati gli articoli 131-134 e 139-141 della Costituzione apostolica Pastor bonus, del 28 giugno 1988.