di Carlo Giovanardi*
La Corte Costituzionale con sentenza 15 aprile 2010 n. 138 ha dichiarato inammissibile il ricorso del Tribunale di Venezia, che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale sugli articoli del Codice Civile "nelle parti in cui sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso".
In Commissione Giustizia del Senato, in data odierna (10 dicembre 2013), il senatore Lo Giudice (PD) ed altri colleghi di quel partito hanno sostenuto, parlando della loro proposta di legge per introdurre nel nostro ordinamento il matrimonio gay, che la Corte Costituzionale con la sua sentenza ha delegato al legislatore ordinario questa possibilità.
Non c'è nulla di più falso e infondato.
Trascrivo integralmente la sentenza della Corte Costituzionale nella parte più pregnante e significativa:
"9. — La questione sollevata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost. non è fondata.
Occorre prendere le mosse, per ragioni di ordine logico, da quest’ultima disposizione. Essa stabilisce, nel primo comma, che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», e nel secondo comma aggiunge che «Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».
La norma, che ha dato luogo ad un vivace confronto dottrinale tuttora aperto, pone il matrimonio a fondamento della famiglia legittima, definita “società naturale” (con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, si volle sottolineare che la famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere).
Ciò posto, è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata.
Infatti, come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.
Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa.
Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto.
Non è casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (art. 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima. La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione omosessuale.
In questo quadro, con riferimento all’art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio."
Davanti a motivazioni così chiare e indiscutibili "il precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perchè non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad una interpretazione creativa".
La sinistra deve smetterla di imbrogliare le carte della Corte e se vuole introdurre nel nostro ordinamento il matrimonio gay presenti e faccia approvare dal Parlamento un disegno di legge Costituzionale per modificare l'art. 29 della Costituzione attualmente in vigore.
La sinistra deve smetterla di imbrogliare le carte della Corte e se vuole introdurre nel nostro ordinamento il matrimonio gay presenti e faccia approvare dal Parlamento un disegno di legge Costituzionale per modificare l'art. 29 della Costituzione attualmente in vigore.
* Senatore della Repubblica
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A proposito di Matteo Renzi, mi pare meriti una riflessione il fatto che la sua dichiarata “timidezza” su matrimoni gay e adozioni da parte di coppie gay non l’ha affatto danneggiato nel voto di domenica. Dalla Val d’Aosta alla Sicilia, dalle regione rosse a quelle bianche, il sindaco di Firenze ha ottenuto percentuali che veleggiano sul 70%. Con una omogeneità impressionante.
Eppure, come si diceva e come si è scritto in questo blog, le posizioni di Renzi su quei temi sono assai prudenti. Antiquate, direbbe qualcuno. Serie, dico io. In ogni caso, il dato è importante: fin qui, nel centrosinistra, la vulgata era che su certi temi, su quei temi soprattutto, ogni timidezza era un danno elettorale. E dunque non si poteva essere prudenti. Perché la “base”, la “nostra gente” ci chiede questo, perché gli “italiani” sono più avanti, eccetera eccetera.
Renzi ha smentito anche questo. Si può essere “timidi” su quei temi e comunque prendere un sacco di voti. A sinistra. Forse la “gente” è più avanti davvero. Ma non nel senso che fin qui hanno pensato i dirigenti del centrosinistra.
Elisa Calessi
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La Radio vaticana ricorda che il 2 luglio del 2009 l'Alta corte di Delhi aveva sconfessato la sez. 377 (reati contro natura) del Codice penale indiano - una legge risalente al periodo coloniale britannico - stabilendo che il sesso che avviene nella sfera privata tra due adulti consenzienti non era un reato. Fino ad allora, due omosessuali potevano essere condannati a 10 anni di prigione, o al carcere a vita in casi ritenuti di particolare gravità.
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Gracias: "No alla criminalizzazione dell'omosessualità"
La Corte suprema dell'India ha ripristinato la legge che vieta l'omosessualità in quanto "reato contro natura". Il primo tribunale del Paese ribalta così una sentenza pronunciata nel 2009 dall'Alta corte di Delhi, che aveva decriminalizzato gli atti omosessuali. Immediate le reazioni da parte di attivisti per i diritti gay, secondo i quali le associazioni religiose islamiche, cristiane e indù avrebbero fatto pressioni per reintrodurre la norma.
Tuttavia, all'agenzia 'AsiaNews' il card. Oswald Gracias, arcivescovo di Mumbai e presidente della Conferenza episcopale indiana - nonché uno degli otto cardinali consiglieri di Papa Francesco - sottolinea che "la Chiesa cattolica non è mai stata contraria alla decriminalizzazione dell'omosessualità, perché non abbiamo mai considerato i gay dei criminali".
La Radio vaticana ricorda che il 2 luglio del 2009 l'Alta corte di Delhi aveva sconfessato la sez. 377 (reati contro natura) del Codice penale indiano - una legge risalente al periodo coloniale britannico - stabilendo che il sesso che avviene nella sfera privata tra due adulti consenzienti non era un reato. Fino ad allora, due omosessuali potevano essere condannati a 10 anni di prigione, o al carcere a vita in casi ritenuti di particolare gravità.
A riaprire la questione è stato BP Singhal, anziano leader del Bharatiya Janata Party (Bjp, partito ultranazionalista indù), che ha presentato ricorso alla Corte suprema contro il verdetto, dichiarando che "simili atti sono illegali, immorali e contrari all'ethos della cultura indiana".
"In quanto cristiani - afferma il card. Gracias - esprimiamo il nostro pieno rispetto agli omosessuali. La Chiesa cattolica si oppone alla legalizzazione dei matrimoni gay, ma insegna che gli omosessuali hanno la stessa dignità di ogni essere umano e condanna ogni forma di ingiusta discriminazione, persecuzione o abuso".
Vatican Insider