lunedì 6 ottobre 2014

Il Vangelo della famiglia nel dibattito sinodale


di Gabriella Gambino

La forza straordinaria del sacramento del matrimonio e la potenza della sua Grazia sta nella promessa reciproca a Dio, e con Dio non si scherza!


Sono lieta di essere intervenuta alla presentazione del libro Il vangelo della famiglia nel dibattito sinodale oltre la proposta del Cardinal Kasper,scritto dai professori Juan José Pérez-Soba e Stephan Kampowski, che potrà dare un contributo significativo in ambito pastorale nella comprensione di un problema - quello dell'indissolubilità del matrimonio e della comunione ai divorziati risposati - che sta creando grande confusione nella società civile.


E tuttavia, poiché ho già avuto l'opportunità di spiegare in un precedente contributo le ragioni della filosofia del diritto - per cui sono convinta che la proposta del cardinal Walter Kasper potrebbe creare delle contraddizioni tra misericordia e verità, così come tra coscienza soggettiva e bene comune - desidero dedicare questi pochi minuti a riflettere su alcuni semplici, ma importanti aspetti della sacralità del matrimonio, che emergono in maniera molto chiara dalle pagine di questo libro e trovano piena corrispondenza nella mia esperienza personale di moglie e di madre di una famiglia numerosa.
Sono sposata da quasi diciotto anni e di difficoltà mio marito ed io ne abbiamo superate tante, e alcune sicuramente non le abbiamo ancora superate. Ma è giusto che sia così, se il matrimonio è davvero una vocazione, una chiamata esistenziale, un modo tutto particolare di imparare ad amare donandosi in maniera esclusiva e totalizzante ad una persona.

In questo senso, essere sposati vuol dire lavorare ogni giorno per imparare a donarsi meglio all'altro, nella crescente consapevolezza che "è bene che l'altro ci sia", che egli è un bene per me. E di una cosa ho imparato ad essere sicura, e cioè che anche nel matrimonio "chi perderà la propria vita, la troverà". La promessa del matrimonio cristiano è davvero questa: che troveremo la vita, che troviamo la vita ogni giorno, uno accanto all'altro, qui e ora, e che questa è la santità del matrimonio. 
Eppure mi chiedo se davvero oggi noi coppie che cerchiamo di vivere nella Chiesa crediamo nel "per sempre" del matrimonio. Nell'esclusività dell'unione, nel matrimonio come vocazione, come chiamata personale di Dio a ciascuno di noi a percorrere un cammino che ogni giorno, e non solo alla fine, ci deve ricondurre a Lui.
Le riflessioni più importanti che sono sorte in me su questo tema sono nate da una domanda che i miei due figli più grandi mi hanno entrambi rivolto intorno ai sette-otto anni. Inseriti in scuole cattoliche dove più o meno il 60% dei compagni erano figli di genitori separati, divorziati, risposati, o conviventi dopo precedenti unioni da cui erano nati questi bambini, i miei figli - giustamente - mi hanno chiesto: "Ma se gli altri genitori si separano e abbandonano i propri figli, anche tu e papà un giorno potreste farlo?". Ma la domanda successiva era la più importante: "E come faccio ad essere sicuro che non lo farete?"
È stato in quelle occasioni che ho capito e ho sentito dentro di me la forza straordinaria del sacramento del matrimonio e la potenza della sua Grazia: nel momento cioè in cui ho potuto spiegare ai miei bambini che la promessa che ci eravamo fatti io e papà nel giorno del nostro matrimonio non era solo una promessa reciproca, ma una promessa a Dio (e con Dio non si scherza!)
È per un disegno di Dio che un giorno ci siamo non solo incontrati, ma riconosciuti come destinatari di un Progetto comune: quello di camminare insieme e cercare di costruire una famiglia, nella speranza che un giorno anche i nostri figli potessero andare nel mondo e magari costruire a loro volta una famiglia, "e portare molto frutto".  È Dio che ha benedetto la nostra unione ed è Lui a darci la forza della Grazia ogni giorno, aiutandoci a superare le nostre difficoltà e i nostri limiti. 
Tante volte - soprattutto dopo un litigio, una discussione, una delusione - ho sentito subito dopo la tenerezza di essere accanto a quest'uomo così diverso da me e, non so perché, ma ogni volta ringrazio Dio di questo dono, di averlo incontrato e di esserne consapevole. È questa la Grazia del sacramento. E come spiegano gli Autori di questo volume - essa non dipende affatto da me. Né dalla mia percezione, per cui se non la percepissi vorrebbe dire che non c'è. Essa appartiene ontologicamente all'unione tra me e mio marito, c'è e ci sarà sempre, anche se in tanti momenti non la sentiamo perché siamo esausti, delusi, arrabbiati, perché siamo chiusi nel nostro orgoglio e induriamo il nostro cuore e la nostra intelligenza emotiva.
Ma la Grazia è più forte della nostra debolezza, e se proviamo a svuotarci del rumore assordante delle nostre ragioni - quelle che ci portano continuamente a discutere o a sentirci delusi dall'altro - ricominciamo a sentire questa voce che ci ricorda che questa è la nostra realtà, che questo è l'uomo o la donna con cui devo camminare per mano.

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Perché no alla comunione per i divorziati
di Tommaso Scandroglio

Il divorziato risposato sarà per sempre escluso dalla possibilità di comunicarsi? No, potrà di nuovo farlo a patto di confessarsi validamente. Così il documento della Cei “La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali difficili”: «Per la Comunione eucaristica rileviamo, anzitutto, che senza Riconciliazione sacramentale non è possibile mangiare il corpo e bere il sangue del Signore» (27). E dunque via obbligatoria per accedere alle Sacre Specie è il sacramento della riconciliazione dato che il divorziato risposato persevera in un peccato grave che lo rende indegno dell’Eucarestia. Così il canone 915 del Codice di Diritto Canonico. «Non siano ammessi alla sacra Comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l’irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto».  A cui segue il can. 916: «Colui che è consapevole di essere in peccato grave, non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza premettere la confessione sacramentale».
Qualche teologo sostenne che i divorziati risposati non rientravano nella categoria di coloro che «perseverano in peccato grave e manifesto» e quindi potevano anche comunicarsi tranquillamente senza confessione. Nel 2000 dovette scendere in campo il Pontificio Consiglio per i testi legislativi con la Dichiarazione “Circa l’ammissibilità alla santa comunione dei divorziati risposati” per fare chiarezza sul punto. Il Pontificio consiglio ricordò che «la proibizione fatta nel citato canone, per sua natura, deriva dalla legge divina e trascende l’ambito delle leggi ecclesiastiche positive: queste non possono indurre cambiamenti legislativi che si oppongano alla dottrina della Chiesa» (1); che «ricevere il corpo di Cristo essendo pubblicamente indegno costituisce un danno oggettivo per la comunione ecclesiale; è un comportamento che attenta ai diritti della Chiesa e di tutti i fedeli a vivere in coerenza con le esigenze di quella comunione. Nel caso concreto dell’ammissione alla sacra Comunione dei fedeli divorziati risposati, lo scandalo, inteso quale azione che muove gli altri verso il male, riguarda nel contempo il sacramento dell’Eucaristia e l’indissolubilità del matrimonio. Tale scandalo sussiste anche se, purtroppo, siffatto comportamento non destasse più meraviglia: anzi è appunto dinanzi alla deformazione delle coscienze, che si rende più necessaria nei Pastori un’azione, paziente quanto ferma, a tutela della santità dei sacramenti, a difesa della moralità cristiana e per la retta formazione dei fedeli»(ib.). 
Da ciò consegue che «qualunque interpretazione del can. 915 che si opponga al suo contenuto sostanziale, dichiarato ininterrottamente dal Magistero e dalla disciplina della Chiesa nei secoli, è chiaramente fuorviante. Non si può confondere il rispetto delle parole della legge (cfr. can. 17) con l’uso improprio delle stesse parole come strumenti per relativizzare o svuotare la sostanza dei precetti» (2). 
Il Pontificio Consiglio poi chiarisce che il divorziato risposato rientra nella categoria dei peccatori esclusi dalla comunione per i seguenti motivi: in primis la qualità dell’illecito morale e di fede è grave nel suo contenuto, al di là del fatto che il divorziato risposato ne sia consapevole o meno: «a) il peccato grave, inteso oggettivamente, perché dell’imputabilità soggettiva il ministro della Comunione non potrebbe giudicare». É un po’ come se un cuoco servisse ai suoi clienti delle pietanze avvelenate. Poco importerebbe che il cuoco fosse cosciente di attentare alla vita dei suoi clienti: bisognerebbe comunque e in ogni modo impedirgli di continuare a cucinare. Altro impedimento che implica il divieto nell’accedere alla comunione: «b) l’ostinata perseveranza, che significa l’esistenza di una situazione oggettiva di peccato che dura nel tempo e a cui la volontà del fedele non mette fine, non essendo necessari altri requisiti (atteggiamento di sfida, ammonizione previa, ecc.) perché si verifichi la situazione nella sua fondamentale gravità ecclesiale». Ed infine «c) il carattere manifesto della situazione di peccato grave abituale»(2).
Il documento non lascia spazio a dubbi: finchè si vive in peccato mortale la comunione va negata, seppur si chieda ai sacerdoti di spiegare ai diretti interessati ed eventualmente alla comunità la ragione di questo divieto: «I Pastori devono adoperarsi per spiegare ai fedeli interessati il vero senso ecclesiale della norma, in modo che essi possano comprenderla o almeno rispettarla. Quando però si presentino situazioni in cui quelle precauzioni non abbiano avuto effetto o non siano state possibili, il ministro della distribuzione della Comunione deve rifiutarsi di darla a chi sia pubblicamente indegno. Lo farà con estrema carità, e cercherà di spiegare al momento opportuno le ragioni che a ciò l’hanno obbligato. Deve però farlo anche con fermezza, consapevole del valore che tali segni di fortezza hanno per il bene della Chiesa e delle anime» (3). 
Infine un’indicazione assai preziosa per i padri sinodali che in queste ore stanno lavorando proprio su questo tema: «Tenuto conto della natura della succitata norma (cfr. n. 1) [cioè di carattere divino] nessuna autorità ecclesiastica può dispensare in alcun caso da quest’obbligo del ministro della sacra Comunione, né emanare direttive che lo contraddicano» (4).