sabato 12 settembre 2015

Sesso variabile e la battaglia di un parlamentare




di Carlo Giovanardi
Quello che Giuliano Ferrara definisce come il “giornalista collettivo” tende ad accreditare il messaggio che per colpa di alcuni senatori, fra cui si distinguerebbe il sottoscritto per il numero di emendamenti presentato e l’ostruzionismo praticato, il Parlamento pervicacemente disattenda la sentenza della Corte Costituzionale, n. 38 del 2010, che aprirebbe la porta anche in Italia al matrimonio gay.
La verità invece è proprio l’opposto: noi stiamo difendendo la Costituzione in vigore e condividiamo quanto la Corte Costituzionale ha scritto in quella sentenza che trascrivo integralmente nella parte in cui chiarisce che la “società naturale fondata sul matrimonio” dell’art. 29 nella Costituzione riguarda esclusivamente l’unione fra un uomo ed una donna:

La questione sollevata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost. non è fondata: Occorre prendere le mosse, per ragioni di ordine logico, da quest’ultima disposizione. Essa stabilisce , nel primo comma, che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.”, e nel secondo comma aggiunge che “il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
La norma che ha dato luogo ad un vivace confronto dottrinale tutt’ora aperto, pone il matrimonio a fondamento della famiglia legittima, definita “società naturale” ( con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, si volle sottolineare che la famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere).
Ciò posto, è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore , perché sono dotati dalla duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanataInfatti, come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I Costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal caso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.
Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad una interpretazione creativa.
Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese da riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto.
Non è causale, del resto, che la carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (art. 30( assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima.
La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione omosessuale.
In questo quadro, con riferimento all’art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perchè essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perchè la normativa medesima non dà luogo ad un irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio”.
Chiarito al di la di ogni ragionevole dubbio che per introdurre il matrimonio gay in Italia bisogna prima cambiare la Costituzione, come ha recentemente ed autorevolmente ribadito il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, vediamo cosa la Corte Costituzionale ha chiesto al parlamento nella famosa sentenza:
” L’art. 2 dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale , intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.
Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento - che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia - possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. E’ sufficiente l’esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate.
Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena funzionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.”
Ricordo a proposito che Aldo Moro, illustrando alla Costituente un emendamento a firma Moro Fanfani, Iotti, Amendola, motivò il cambiamento della dizione “Diritti individuali e delle formazioni sociali” in “diritti individuali nelle formazioni sociali” spiegando che trattandosi di sindacati, partiti, associazioni, e ogni tipo di aggregazione i diritti inviolabili venivano tutelati riferimento ai singoli che fanno parte di queste formazioni e non alla formazione in quanto tale.
Per capirci i due uomini o le due donne che fanno parte di una unione devono veder riconosciuti i loro diritti inviolabili ma non nasce un diritto della coppia parificabile a quelle che nasce con il matrimonio dell’art. 29 della Costituzione.
Il disegno di legge Cirinnà viceversa si sovrappone totalmente al matrimonio arrivando per esempio a stabilire che uno dei due partner assume il cognome dell’altro ed in caso di vedovanza lo mantiene sino a nuova unione civile o matrimonio.
Nel testo della Cirinnà inoltre al partner è riconosciuta la reversibilità e tutti i benefici previsti per il coniuge del matrimonio e la possibilità da parte dell’altro uomo o dell’altra donna nell’unione civile di adottare il figlio del partner, è di tutta evidenza che un secondo dopo l’approvazione di questo disegno di legge che chi si è procurato un figlio all’estero con il cosiddetto utero in affitto lo farà adottare dal partner e così quel bambino si troverà ad avere legalmente un genitore 1 e un genitore 2 mentre la madre biologica viene fatta sparire.
Ma non solo la Corte Costituzionale si è espressa chiaramente sulla materia, anche la Sezione prima della Cassazione Civile con la sentenza 4184 del 2012 ha ribadito l’insegnamento della Corte Costituzionale come risulta dalla massima giurisprudenziale che trascrivo di seguito:
I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto , se - secondo la legislazione italiana - non possono far valere nè il diritto a contrarre matrimonio nè il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia - a prescindere dall’intervento del legislatore in materia -, quindi titolari di diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti. Applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza.”
Continueremo pertanto, con tutti gli strumenti che il Regolamento del Senato ci mette a disposizione, la nostra battaglia parlamentare perché si possa arrivare ad ottemperare alle indicazioni della Corte Costituzionale, togliendo dal testo ogni riferimento alla reversibilità, alle adozioni e all’utero in affitto.
E’ evidente infatti che l’obiettivo delle lobbies LGBT, che influenzano PD e M5S, sia quello tutto ideologico di negare che i bambini abbiano il diritto di avere un padre ed una madre attraverso lo scardinamento della coppia uomo-donna e la possibilità di comprare sul mercato materiale genetico (ovocita, seme maschile, utero in affitto) per soddisfare il desiderio delle coppie omosessuali di procurarsi un bambino.
A chi ci accusa di essere retrogradi e di voler lasciare l’Italia nel medioevo rispondiamo con orgoglio che contrasteremo con decisione il tentativo di far fare un balzo indietro di 2000 anni alla nostra civiltà, ai tempi in cui il figlio della schiava era considerato una cosa ed il padrone ne aveva la piena disponibilità.
12/09/2015 La Croce quotidiano

*


Come informa Avvenire, ieri in commissione Giustizia del Senato, nell’ambito della discussione in merito al ddl Cirinnà sulle unioni civili gay, ha «tenuto banco la questione del cambiamento di sesso». Dei circa 1.300 emendamenti ancora in sospeso, nella seduta di ieri ne sono stati preclusi 30 e 6 sono stati votati e respinti. Tra questi ultimi, spiega il quotidiano della Cei, «quello proposto dai senatori di Ap Gabriele Albertini, Carlo Giovanardi e Maurizio Sacconi. La richiesta era di non tener conto della recente sentenza della Cassazione “secondo cui il cambiamento di sesso all’anagrafe può realizzarsi in base a una semplice percezione soggettiva”».
PD E M5S. Con l’emendamento, i tre esponenti di Area popolare hanno chiesto ai colleghi di approvare il fatto che, nonostante la «novità introdotta da una sezione della Cassazione», il sesso delle persone «rimanga certamente definito da natura o da provvedimento giudiziario a seguito di modifica dell’organo sessuale», come prevede l’ordinamento vigente. Ma niente da fare. A determinare la bocciatura dell’emendamento sono stati i voti del Pd, del Movimento 5 Stelle e del verdiniano Ciro Falanga (la maggioranza “a geometria modificata” su cui potrebbe puntare il governo Renzi per far passare la legge nel caso in cui non si trovi un accordo con i centristi).
«PROVA DELL’IDEOLOGIA». In un nota congiunta, Albertini, Giovanardi e Sacconi osservano che Pd e M5S «hanno difeso la sentenza della Cassazione e la conseguente possibilità di cambiare sesso più volte nell’arco di vita secondo la mera volontà della persona», un fatto che rappresenta una «conferma della natura ideologica del ddl Cirinnà». Quel testo, aggiungono i tre, «come temevamo, mette in discussione le basi antropologiche della società rendendole instabili con conseguenze imprevedibili».
CONSEGUENZE. Quali siano queste possibili conseguenze lo ricorda Eugenia Roccella, che proprio commentando la bocciatura dell’emendamento in questione spiega: «Secondo la Cassazione si è autorizzati a iscriversi all’anagrafe come donna anche mantenendo gli organi sessuali maschili e quindi la possibilità di essere padre, e naturalmente si può essere ufficialmente uomo e mantenere la possibilità di essere madre». Possibilità che unite a un’eventuale approvazione delle unioni civili gay secondo il ddl Cirinnà (che di fatto le equipara al matrimonio) prefigurano davvero uno scenario imprevedibile. Oltre al fatto che respingendo la proposta di Albertini, Giovanardi e Sacconi la commissione del Senato «ha smentito quelli che continuano a sostenere che l’ideologia gender non esiste», nota sempre la deputata di Ap.
«FANATISMO». Durissima la reazione del senatore di Forza Italia Lucio Malan: «Si tratta di un caso di fanatismo in cui in nome di una ideologia si nega l’evidenza della realtà: gli esseri umani sono maschio o femmina, cosa che avviene anche nella stragrande maggioranza delle specie animali. Si tratta di annullare una realtà umana, la differenza sessuale, attraverso una sentenza. Un po’ come quando Galileo fu condannato per aver detto il vero, cioè che la Terra gira intorno al Sole e non viceversa».
PRESSING GRILLINO. Ma il senatore grillino Alberto Airola non si smuove di un millimetro: secondo lui le obiezioni di Ap e di Forza Italia alla sentenza sono «deliri», perché – dice ironicamente rivolto ai centristi – «cambiare sesso non si fa con la leggerezza con cui voi cambiate partito», e anzi propone che la commissione istituisca una data fissa con sedute atte a superare l’ostruzionismo e approvare in fretta il ddl Cirinnà.

Tempi