
La centralità del vescovo nei processi matrimoniali.
Giustizia e misericordia. La rifondazione del processo matrimoniale voluta da Papa Francesco è stata «una risposta di giustizia e di misericordia fra i due sinodi». Questo il punto centrale del saluto con cui nel pomeriggio del 4 novembre il decano della Rota romana Pio Vito Pinto introduce nella sala Riaria del Palazzo della Cancelleria l’atto accademico di inizio attività 2015-2016 dello Studio rotale. Presieduta dall’arcivescovo Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato, della cui prolusione anticipiamo la parte centrale, la solenne cerimonia vuole essere anche quest’anno — sottolinea monsignor Pinto — un segno espressivo della «incondizionata obbedienza» a Papa Francesco.
E una delle sue principali preoccupazioni è il rapporto con i vescovi diocesani, secondo un filo che «lega tutto e tutti, il medesimo che oggi illumina il pontificato di Francesco: la diakonìa, servo dei servi il Papa, servi i vescovi, perché serva — dice ancora monsignor Pinto — è la Chiesa sposa di Cristo servo». I testi del saluto del decano della Rota romana e della prolusione del sostituto della Segreteria di Stato sono pubblicati integralmente sul sito del giornale (www.osservatoreromano.va).
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(Mons. Angelo Becciu) Un ritorno alla funzione personale del vescovo diocesano nel processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio è la risposta emersa dal Sinodo straordinario sulla Famiglia. Come lo stesso Pontefice nel primo capoverso dei due motu proprio — Mitis iudex dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus — evidenzia, ciò risponde principalmente alla natura e ai compiti affidati dallo stesso Signore Gesù alla Chiesa e ai suoi pastori.
Bisogna, allora, evidenziare un dato parimenti essenziale: il proposito di Francesco di chiedere a tutti, innanzitutto ai vescovi, di porsi in stato di effettivo servizio permanente. Egli chiede, con forza, che ogni vescovo torni personalmente a esercitare questa sua personale potestà, o a dare almeno un segno ai suoi fedeli in questo senso.
L’invito del Papa ha fondamento costante in tutta la grande traditio ecclesiae. In effetti il potere-dovere di giudicare affonda le sue radici nella pratica cristiana antica per cui le dispute tra singoli venivano risolte all’interno della comunità al fine di evitare lo scandalo di liti di fronte a giudici secolari. Con il crescere delle Chiese, la responsabilità pastorale del vescovo nel dirimere le dispute assunse sempre maggiore e più universale significato all’interno della Chiesa, anche nelle questioni civili. Gli imperatori garantivano alla comunità cristiana i servizi del tribunale episcopale in modo assai simile a quello in cui era consentito agli ebrei di risolvere dispute civili davanti ai propri capi religiosi.
Nel 318 l’imperatore Costantino emise due costituzioni garantendo statuto legale al tribunale episcopale. Alcuni editti imperiali furono emessi per ridurre il quasi inarrestabile flusso di contendenti davanti ai tribunali episcopali, visto che questi garantivano giudizi rapidi e non costosi e un vasto numero di persone li preferiva a un sistema giudiziario secolare lento, caro e corrotto.
Lo stesso sant’Agostino fu testimone del fatto che Ambrogio si trovava sommerso dal gran numero di contese da risolvere come giudice, una condizione che — dieci anni più tardi — avrebbe trovato un parallelo nel suo esercizio dell’episcopato. Le questioni legali su cui Agostino poteva giudicare riguardavano proprietà di beni, contratti, eredità, ma anche accuse di adulterio. Agostino era investito del potere di pronunciare sentenze compresa l’imposizione di multe e, nel caso dei cristiani, la scomunica.
Agostino sapeva che da lui ci si attendevano giudizi giusti ed era altresì conscio che, in qualità di vescovo, gli era consentito esercitare la mitezza evangelica (mansuetudo) nel cercare di riconciliare le parti e non esitava a sollecitare giudici e funzionari imperiali a fare altrettanto. E, a proposito dell’affermazione del Signore «chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra», non esitava ad affermare che il giudice cristiano deve imitare la clemenza di Cristo: «S’arrenda a questa massima la pietà dei cristiani, dal momento che vi si arrese l’empietà dei giudei; vi s’arrenda l’umiltà dei fedeli come s’arrese la superbia dei persecutori; si arrendano coloro che sinceramente si professano Cristiani, come si arresero gli ipocriti tentatori di Cristo. Perdona ai cattivi, tu che sei buono; quanto più sei buono, tanto più sii mite; quanto più sei elevato in potestà, tanto più sii umile per la bontà».
La potestas iudicialis del vescovo resta integra lungo tutto il medioevo ma spesso viene delegata da questi al decano, all’arcidiacono o ad altri chierici inferiori. Perciò il Concilio di Trento, voluto sia per una renovatio in pristinum che per una renovatio in melius della Chiesa — cosa che recenti studi scientifici confermano ampiamente — con forza nel canone XX afferma: «Tutte le cause che in qualsiasi modo appartengono al foro ecclesiastico (...) in prima istanza si svolgano solo dinanzi agli ordinari locali e siano assolutamente condotte a termine almeno entro un biennio dalla data dell’inizio della lite. Dopo questo tempo sia lecito alle parti, o ad una di esse, adire i giudici superiori, naturalmente competenti. Questi assumano la causa nello stato in cui si trova e cerchino di condurla a termine al più presto. (...) Si eccettuano, tuttavia, quelle cause che, secondo le prescrizioni canoniche, devono essere trattate presso la sede apostolica, o quelle che per un motivo urgente e ragionevole il Sommo Pontefice romano credesse di dovere affidare o avocare alla Segnatura con uno speciale rescritto da firmarsi di propria mano da sua santità».
E a proposito delle cause matrimoniali, il sacro concilio specifica: «Le cause matrimoniali e criminali, inoltre, non siano lasciate al giudizio del decano, dell’arcidiacono o di altri chierici minori, anche se sono in visita, ma solo all’esame e alla giurisdizione del vescovo, anche se tra il vescovo e il decano o l’arcidiacono o altri inferiori vi sia in pendenza qualche lite, in qualsiasi istanza, sulla trattazione di queste cause. E se una parte può davvero provare dinanzi a lui la sua povertà, non sia costretta a condurre avanti la causa fuori della provincia, né in seconda, né in terza istanza nella stessa causa matrimoniale, a meno che l’altra parte non sia disposta a provvedere gli alimenti e a sostenere le spese della lite».
Queste disposizioni sfociano nel Codex iuris canonici del 1917 che, a sua volta, confermò l’antichissima disciplina della Chiesa sul potere giudiziario dei vescovi i quali, nelle loro diocesi, sono i giudici naturali di qualsiasi causa sorta nel loro territorio, salva l’autorità del Sommo Pontefice anche in questo campo per tutta la Chiesa.
Il principio viene espresso con chiarezza — almeno in forma di principio — al canone 335 § 1 che riconosce al solo vescovo diocesano ius et officium gubernandi dioecesim tum in spiritualibus tum in temporalibus cum potestate legislativa, iudiciaria, coactiva ad normam sacrorum canonum exercenda.
In applicazione di tale norma, che si fonda senz’altro sul diritto divino positivo, viene stabilito nello stesso codice, al canone 1572 § 1: In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis a iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est loci Ordinarius, qui iudiciariam potestatem exercere potest ipse per se, vel per alios, secundum tamen canones qui sequuntur.
Il concetto di una potestas iudiciaria demandata a un tribunale interdiocesano o regionale, nella legislazione canonica era pressoché ignorato almeno fino al 1938, anno in cui Pio XI costituì in Italia i tribunali regionali, per le cause contenziose di nullità di matrimonio. In effetti, già nella preparazione del codice del 1917 non era mancato qualche tentativo di introdurre dei tribunalia regionalia appellationis, ut administratio iustitiae magis tuta ac facilis evaderet, itemque levaretur onus S. R. Rotae. Ma la commissione incaricata di redigere il codice del 1917 non accettò le diverse proposte che chiedevano di introdurre i tribunali regionali nella legislazione universale.
La dottrina, dunque, non ha mai negato la potestas iudicialis episcopalis e, nel solco di questa antica traditio Ecclesiae, l’intero magistero dei successori di Pietro lo ha più volte ribadito, soprattutto in occasione delle allocuzioni alla Rota Romana.
Pio XII, nel suo discorso alla Sacra Romana Rota del 29 ottobre 1947, parlando della potestà giudiziaria ecclesiastica ed evidenziando la profonda differenza che la diversità del fine determina fra la potestà giudiziaria ecclesiastica e quella civile, chiaramente insegna: «Giudici nella Chiesa sono in virtù del loro ufficio e per volere divino i vescovi, dei quali dice l’Apostolo che “sono stati costituiti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio”. Ma il “reggere” include il “giudicare” come una necessaria funzione. Dunque secondo l’Apostolo lo Spirito Santo chiama i vescovi non meno all’ufficio di giudice che al governo della Chiesa. Dallo Spirito Santo deriva perciò il carattere sacro di quell’ufficio. I fedeli della Chiesa di Dio “acquistata da lui col proprio sangue” sono coloro ai quali si riferisce l’attività giudiziaria. La legge di Cristo è fondamentalmente quella, secondo cui nella Chiesa si pronunziano le sentenze. Il principio vitale divino della Chiesa muove tutti e tutto ciò, che è in lei, verso il suo fine, quindi anche la potestà giudiziaria e il giudice: caelestia ac sempiterna bona comparare».
Il beato Paolo VI, in varie sue allocuzioni alla Rota, sulla scia del Concilio da poco concluso ha vigorosamente riconfermato la funzione giudiziaria dei vescovi, fondata in tutta la tradizione ecclesiastica e soprattutto nell’ecclesiologia conciliare.
San Giovanni Paolo II, nel suo ultimo discorso alla Rota romana del 29 gennaio 2005, quasi a testamento sulla questione che oggi qui ci interessa, rammentando l’essenziale rapporto che il processo ha con la ricerca della verità oggettiva, insegnò testualmente: «Di ciò devono farsi carico innanzitutto i vescovi, che sono i giudici per diritto divino delle loro comunità (...). I sacri Pastori non possono pensare che l’operato dei loro tribunali sia una questione meramente “tecnica” della quale possono disinteressarsi, affidandola interamente ai loro giudici vicari».
Nel contesto storico appena ricordato si inserisce il ministero petrino di Papa Francesco che già nell’Evangelii gaudium affermava la necessità di una «riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, [e che] si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia».
La logica della prossimità secondo Papa Francesco è connessa alla «riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale» e manifesta direttamente lo spirito che anima la riforma del processo matrimoniale. Lo stesso Pontefice, nell’udienza ai partecipanti al corso sul rato et non consummato (5 novembre 2014), ricordò che i vescovi nel Sinodo manifestarono profonda sollecitudine per lo snellimento delle procedure in ordine a una vera e celere giustizia, vicina ai fedeli.
È proprio in questa ottica che il motu proprio Mitis ludex, affinché «sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del concilio Vaticano II», ordina «che il vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati».
Bisogna, allora, evidenziare un dato parimenti essenziale: il proposito di Francesco di chiedere a tutti, innanzitutto ai vescovi, di porsi in stato di effettivo servizio permanente. Egli chiede, con forza, che ogni vescovo torni personalmente a esercitare questa sua personale potestà, o a dare almeno un segno ai suoi fedeli in questo senso.
L’invito del Papa ha fondamento costante in tutta la grande traditio ecclesiae. In effetti il potere-dovere di giudicare affonda le sue radici nella pratica cristiana antica per cui le dispute tra singoli venivano risolte all’interno della comunità al fine di evitare lo scandalo di liti di fronte a giudici secolari. Con il crescere delle Chiese, la responsabilità pastorale del vescovo nel dirimere le dispute assunse sempre maggiore e più universale significato all’interno della Chiesa, anche nelle questioni civili. Gli imperatori garantivano alla comunità cristiana i servizi del tribunale episcopale in modo assai simile a quello in cui era consentito agli ebrei di risolvere dispute civili davanti ai propri capi religiosi.
Nel 318 l’imperatore Costantino emise due costituzioni garantendo statuto legale al tribunale episcopale. Alcuni editti imperiali furono emessi per ridurre il quasi inarrestabile flusso di contendenti davanti ai tribunali episcopali, visto che questi garantivano giudizi rapidi e non costosi e un vasto numero di persone li preferiva a un sistema giudiziario secolare lento, caro e corrotto.
Lo stesso sant’Agostino fu testimone del fatto che Ambrogio si trovava sommerso dal gran numero di contese da risolvere come giudice, una condizione che — dieci anni più tardi — avrebbe trovato un parallelo nel suo esercizio dell’episcopato. Le questioni legali su cui Agostino poteva giudicare riguardavano proprietà di beni, contratti, eredità, ma anche accuse di adulterio. Agostino era investito del potere di pronunciare sentenze compresa l’imposizione di multe e, nel caso dei cristiani, la scomunica.
Agostino sapeva che da lui ci si attendevano giudizi giusti ed era altresì conscio che, in qualità di vescovo, gli era consentito esercitare la mitezza evangelica (mansuetudo) nel cercare di riconciliare le parti e non esitava a sollecitare giudici e funzionari imperiali a fare altrettanto. E, a proposito dell’affermazione del Signore «chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra», non esitava ad affermare che il giudice cristiano deve imitare la clemenza di Cristo: «S’arrenda a questa massima la pietà dei cristiani, dal momento che vi si arrese l’empietà dei giudei; vi s’arrenda l’umiltà dei fedeli come s’arrese la superbia dei persecutori; si arrendano coloro che sinceramente si professano Cristiani, come si arresero gli ipocriti tentatori di Cristo. Perdona ai cattivi, tu che sei buono; quanto più sei buono, tanto più sii mite; quanto più sei elevato in potestà, tanto più sii umile per la bontà».
La potestas iudicialis del vescovo resta integra lungo tutto il medioevo ma spesso viene delegata da questi al decano, all’arcidiacono o ad altri chierici inferiori. Perciò il Concilio di Trento, voluto sia per una renovatio in pristinum che per una renovatio in melius della Chiesa — cosa che recenti studi scientifici confermano ampiamente — con forza nel canone XX afferma: «Tutte le cause che in qualsiasi modo appartengono al foro ecclesiastico (...) in prima istanza si svolgano solo dinanzi agli ordinari locali e siano assolutamente condotte a termine almeno entro un biennio dalla data dell’inizio della lite. Dopo questo tempo sia lecito alle parti, o ad una di esse, adire i giudici superiori, naturalmente competenti. Questi assumano la causa nello stato in cui si trova e cerchino di condurla a termine al più presto. (...) Si eccettuano, tuttavia, quelle cause che, secondo le prescrizioni canoniche, devono essere trattate presso la sede apostolica, o quelle che per un motivo urgente e ragionevole il Sommo Pontefice romano credesse di dovere affidare o avocare alla Segnatura con uno speciale rescritto da firmarsi di propria mano da sua santità».
E a proposito delle cause matrimoniali, il sacro concilio specifica: «Le cause matrimoniali e criminali, inoltre, non siano lasciate al giudizio del decano, dell’arcidiacono o di altri chierici minori, anche se sono in visita, ma solo all’esame e alla giurisdizione del vescovo, anche se tra il vescovo e il decano o l’arcidiacono o altri inferiori vi sia in pendenza qualche lite, in qualsiasi istanza, sulla trattazione di queste cause. E se una parte può davvero provare dinanzi a lui la sua povertà, non sia costretta a condurre avanti la causa fuori della provincia, né in seconda, né in terza istanza nella stessa causa matrimoniale, a meno che l’altra parte non sia disposta a provvedere gli alimenti e a sostenere le spese della lite».
Queste disposizioni sfociano nel Codex iuris canonici del 1917 che, a sua volta, confermò l’antichissima disciplina della Chiesa sul potere giudiziario dei vescovi i quali, nelle loro diocesi, sono i giudici naturali di qualsiasi causa sorta nel loro territorio, salva l’autorità del Sommo Pontefice anche in questo campo per tutta la Chiesa.
Il principio viene espresso con chiarezza — almeno in forma di principio — al canone 335 § 1 che riconosce al solo vescovo diocesano ius et officium gubernandi dioecesim tum in spiritualibus tum in temporalibus cum potestate legislativa, iudiciaria, coactiva ad normam sacrorum canonum exercenda.
In applicazione di tale norma, che si fonda senz’altro sul diritto divino positivo, viene stabilito nello stesso codice, al canone 1572 § 1: In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis a iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est loci Ordinarius, qui iudiciariam potestatem exercere potest ipse per se, vel per alios, secundum tamen canones qui sequuntur.
Il concetto di una potestas iudiciaria demandata a un tribunale interdiocesano o regionale, nella legislazione canonica era pressoché ignorato almeno fino al 1938, anno in cui Pio XI costituì in Italia i tribunali regionali, per le cause contenziose di nullità di matrimonio. In effetti, già nella preparazione del codice del 1917 non era mancato qualche tentativo di introdurre dei tribunalia regionalia appellationis, ut administratio iustitiae magis tuta ac facilis evaderet, itemque levaretur onus S. R. Rotae. Ma la commissione incaricata di redigere il codice del 1917 non accettò le diverse proposte che chiedevano di introdurre i tribunali regionali nella legislazione universale.
La dottrina, dunque, non ha mai negato la potestas iudicialis episcopalis e, nel solco di questa antica traditio Ecclesiae, l’intero magistero dei successori di Pietro lo ha più volte ribadito, soprattutto in occasione delle allocuzioni alla Rota Romana.
Pio XII, nel suo discorso alla Sacra Romana Rota del 29 ottobre 1947, parlando della potestà giudiziaria ecclesiastica ed evidenziando la profonda differenza che la diversità del fine determina fra la potestà giudiziaria ecclesiastica e quella civile, chiaramente insegna: «Giudici nella Chiesa sono in virtù del loro ufficio e per volere divino i vescovi, dei quali dice l’Apostolo che “sono stati costituiti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio”. Ma il “reggere” include il “giudicare” come una necessaria funzione. Dunque secondo l’Apostolo lo Spirito Santo chiama i vescovi non meno all’ufficio di giudice che al governo della Chiesa. Dallo Spirito Santo deriva perciò il carattere sacro di quell’ufficio. I fedeli della Chiesa di Dio “acquistata da lui col proprio sangue” sono coloro ai quali si riferisce l’attività giudiziaria. La legge di Cristo è fondamentalmente quella, secondo cui nella Chiesa si pronunziano le sentenze. Il principio vitale divino della Chiesa muove tutti e tutto ciò, che è in lei, verso il suo fine, quindi anche la potestà giudiziaria e il giudice: caelestia ac sempiterna bona comparare».
Il beato Paolo VI, in varie sue allocuzioni alla Rota, sulla scia del Concilio da poco concluso ha vigorosamente riconfermato la funzione giudiziaria dei vescovi, fondata in tutta la tradizione ecclesiastica e soprattutto nell’ecclesiologia conciliare.
San Giovanni Paolo II, nel suo ultimo discorso alla Rota romana del 29 gennaio 2005, quasi a testamento sulla questione che oggi qui ci interessa, rammentando l’essenziale rapporto che il processo ha con la ricerca della verità oggettiva, insegnò testualmente: «Di ciò devono farsi carico innanzitutto i vescovi, che sono i giudici per diritto divino delle loro comunità (...). I sacri Pastori non possono pensare che l’operato dei loro tribunali sia una questione meramente “tecnica” della quale possono disinteressarsi, affidandola interamente ai loro giudici vicari».
Nel contesto storico appena ricordato si inserisce il ministero petrino di Papa Francesco che già nell’Evangelii gaudium affermava la necessità di una «riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, [e che] si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia».
La logica della prossimità secondo Papa Francesco è connessa alla «riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale» e manifesta direttamente lo spirito che anima la riforma del processo matrimoniale. Lo stesso Pontefice, nell’udienza ai partecipanti al corso sul rato et non consummato (5 novembre 2014), ricordò che i vescovi nel Sinodo manifestarono profonda sollecitudine per lo snellimento delle procedure in ordine a una vera e celere giustizia, vicina ai fedeli.
È proprio in questa ottica che il motu proprio Mitis ludex, affinché «sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del concilio Vaticano II», ordina «che il vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati».
L'Osservatore Romano