domenica 4 agosto 2013

Gli errori della legge anti omofobia



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di Piero Ostellino, da Il Corriere della Sera del 3 agosto 2013
Per quanto abbia cercato di individuare le (eventuali, ma assai recondite) ragioni eticamente immanenti al progetto di legge contro l’omofobia («avversità nei confronti dell’omosessualità»), non riesco a capire perché picchiare un omosessuale sarebbe un’aggravante, mentre picchiare me — che sono «solo» un essere umano senza particolari, selettive e distintive, qualificazioni sessuali — sarebbe meno grave. Picchiare qualcuno è un reato. Punto, basta e dovrebbe bastare.
Agli occhi di una persona dotata di normale senso comune, l’omosessualità non è, oggi, neppure «un vizio», come volevano, e in parte vogliono ancora, certi integralismi religiosi. La regolare frequentazione, la stessa amicizia, di omosessuali — senza il timore di apparire tali, che è, poi, l’altra faccia dell’omofobia — è qualcosa di più di una consuetudine diffusa. Del resto, la nostra stessa Costituzione, all’articolo 3, già esclude la discriminazione per ragioni di sesso, oltre che religiose, politiche e sociali. Mi pare, invece, che il progetto di legge sull’omofobia ripristini, alla rovescia, la discriminazione, creando un surreale, e inquietante, precedente. Poiché, in certi ambienti, la solidarietà omosessuale rasenta il (legittimo) lobbismo, che facciamo, allora? Approviamo una legge che tuteli gli eterosessuali contro questa forma indiretta di discriminazione omosessuale nei loro confronti?
Ma c’è anche un altro versante della proposta di legge contro l’omofobia che merita una riflessione. La cultura dell’espansione indiscriminata dei diritti rischia, di questo passo, di portare, prima o poi, a sostenere che il cittadino biondo, con gli occhi azzurri e di pura razza ariana — che, poi, sarebbe, oggi, il titolare del pensiero unico «politicamente corretto» — debba godere di uno statuto speciale rispetto a chi la pensa diversamente. La strada che porta all’inferno del totalitarismo è notoriamente costellata di buone intenzioni…
L’omosessualità non è un diritto. È un dato di fatto, uno spicchio della realtà; è un aspetto della libertà sessuale. Spremete la realtà quanto volete e — come ha insegnato lo scetticismo scozzese — non ne sortirà una sola goccia di un principio morale. Trasformarla, dunque, in un diritto giuridicamente protetto non ha alcun senso, dato che è già costituzionalmente tutelata e il costume, secolarizzato e generalizzato, ne sconsiglia l’avversione. Ad una persona di normale buon senso non verrebbe mai in mente, nel mondo in cui viviamo, non dico di picchiare, ma neppure di insultare e discriminare l’omosessuale.
In tutta evidenza, non c’è bisogno di una legge contro l’omofobia, e impegnarne il Parlamento è un anacronismo persino ridicolo e pericoloso. La smania iper legislativista non realizza la democrazia, ma ne è la patologia che distrugge le libertà liberali.
fonte: Il Corriere della Sera
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Da Alessandro ecco qualche aggiornamento all’iter del ddl Scalfatotto (omofobia) , esaminato giovedì  1 agosto in Commissione Affari costituzionali.
La Commissione ha proposto un “parere favorevole” al testo, ma ad alcune condizioni, tra le quali
- “si tenga conto che quanto stabilito dal testo potrebbe prefigurare una situazione normativamente differenziata rispetto ad altre situazioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commettono
delitti contro la persona in ragione delle condizioni personali, così violando il principio di uguaglianza e la giurisprudenza delle Corti europee”;
- “sia valutato con attenzione e ponderazione quanto stabilito dal testo in esame, tenendo conto di quanto evidenziato in premessa, con particolare riguardo al rispetto degli articoli 3, 21, 25 e
27 della Costituzione, relativamente alla necessità di dettagliare e specificare la condotta di istigazione, quale elemento discretivo della semplice opinione”.
In premessa al parere si notava infatti, tra l’altro, che
- “va valutato il rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale poiché gli elementi previsti dal testo sono suscettibili di ricomprendere situazioni ampie e indeterminate e si fondano su situazioni e scelte soggettive –
anziché su posizioni oggettive – attenendo alla sfera individuale della persona e con carattere potenzialmente mutevole nel tempo e quindi di difficile verifica”
- “va assicurato il rispetto del principio di libertà di espressione di cui all’articolo 21 della Costituzione
evitando il rischio in particolare di scivolare sul delicato territorio dei reati di opinione e di introdurre nell’ordinamento illegittime violazioni delle libertà di manifestazione del pensiero”
- “va gli elementi previsti dal testo, avendo per oggetto moventi interiori il cui accertamento obiettivo non è univoco possono dar luogo alla presunzione di sussistenza ogni volta che la condotta illecita interessi soggetti di cui siano note l’omosessualità o la transessualità,e così introdurre una vera e propria inversione dell’onere probatorio”.
Insomma, la proposta è di parere favorevole, ma a molte e delicate condizioni. Tanto che, dopo l’illustrazione della proposta e un breve dibattito, “Francesco Paolo Sisto, presidente della Commissione, avverte che, a causa della delicatezza delle questioni implicate dalla proposta di parere della relatrice e dal provvedimento in esame, si rende necessario un rinvio dell’esame, in modo da permettere alla relatrice di disporre di altro tempo per definire una proposta di parere sulla quale i gruppi possano convergere”.
Venerdì 2 agosto, dopo che è stato modificato e dopo discussione, la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole, ma “con condizione e osservazioni”
Le osservazioni sono queste:
“si tenga conto che quanto stabilito dal testo potrebbe prefigurare una situazione normativamente differenziata rispetto ad altre situazioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commettono
delitti contro la persona in ragione delle condizioni personali, così violando il principio di uguaglianza e la giurisprudenza delle Corti europee;
in tale percorso, si tenga conto dell’applicabilità agli elementi introdotti dell’aggravante generale « motivi abietti o futili » di cui all’articolo 61, n. 1, del codice penale”
la condizione è questa:
“1) valutato con attenzione e ponderazione quanto stabilito dal testo in esame, tenendo conto di quanto evidenziato in premessa, con particolare riguardo al rispetto degli articoli 3, 21, 25 e 27 della
Costituzione, relativamente alla necessità di dettagliare e specificare la condotta di istigazione, quale elemento discretivo della semplice opinione:
a) all’articolo 1, comma 1, prima della lettera a), sia aggiunta la seguente:
0a) al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: « istiga a commettere o commette » sono sostituite con le seguenti: « apertamente istiga a commettere o commette »;
b) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente:
b-bis) al comma 3, le parole: « l’incitamento » sono sostituite dalle seguenti:
« l’aperto incitamento »”
Commento del nostro Alessandro:
la Commissione Affari costituzionali, pur esprimendo parere favorevole, ha evidenziato una serie di pesanti criticità del ddl, non solo nelle osservazioni incluse nel parere favorevole, ma anche in quelle premesse del parere stesso.
l’introduzione, posta come condizione dalla Commissione per esprimere parere favorevole, di “aperto” e “apertamente” (perché il testo non reciti più “incitamento” ma “aperto incitamento”, non “istiga a commettere o commette” ma “apertamente istiga a commettere o commette”) non risolve alcuna criticità (al di là della buona volontà di chi ha introdotto questa condizione per “dettagliare e specificare la condotta di istigazione”), per almeno due motivi
a) la distinzione tra “istigazione” e “aperta istigazione” è quanto mai labile, e in definitiva il suo accertamento risulterebbe interamente rimesso alla soggettiva discrezionalità del giudice
b) non si vede perché debba sanzionarsi un’aperta istigazione e non un’istigazione.
Più in generale, rimangono in piedi tutte ma proprio tutte le note obiezione, su questo blog ripetutamente sollevate, connesse al fatto che il testo commina punizioni a chi “(apertamente) istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi fondati su omofobia o transfobia”.
Il resoconto integrale si trova qua:
Dal blog di C. Miriano