mercoledì 27 gennaio 2016

Svegliati, Monica!



Troppa fretta, Cirinnà. Perché la sua legge è incostituzionale

di Carlo Giovanardi
La Corte Costituzionale con sentenza n. 32 del 2014 ha come è noto dichiarato incostituzionale la cosiddetta legge Fini-Giovanardi per un vizio di natura procedurale.
Scriveva infatti testualmente la Corte:
«Una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge, ex art. 72 Cost. Si aggiunga che un intervento normativo di simile rilievo – che, non a caso, faceva parte di un autonomo disegno di legge S. 2953 giacente da tre anni in Senato in attesa dell’approvazione – ha finito, invece, per essere frettolosamente inserito in un “maxi-emendamento” del Governo, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di conversione, presentato direttamente nell’Assemblea del Senato e su cui il Governo medesimo ha posto la questione di fiducia (nella seduta del 25 gennaio 2006), così precludendo una discussione specifica e una congrua deliberazione sui singoli aspetti della disciplina in tal modo introdotta».
Ebbene il disegno di legge prima firmataria Cirinnà in discussione il 28 gennaio in Aula al Senato è stato comunicato alla Presidenza il 6 ottobre 2015, assegnato alla Commissione giustizia il giorno 7 ottobre illustrato in seduta notturna il 12 ottobre in Commissione Giustizia del Senato dalla sen. Cirinnà, lo stesso giorno nominata relatrice, sulla quale nessun Senatore benché iscrittosi a parlare è potuto intervenire, il 13 ottobre inserito dai capigruppo nell’ordine del giorno del 14 ottobre, data in cui è iniziata in Aula la discussione esautorando così la Commissione da ogni ruolo.
Ora, secondo quanto stabilito dall’art. 72 della Costituzione richiamato dalla sentenza n. 32 della Corte Costituzionale del 2014, ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Se la Corte Costituzionale ha ritenuto frettolosa l’approvazione della legge Fini-Giovanardi, perché avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge ex art. 72 della Costituzione, è certo che il disegno di legge Cirinnà, che ha saltato totalmente l’esame in commissione, previsto dall’art. 72, non potrà che essere dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte stessa se l’Aula del Senato non avrà il buon senso di rinviarlo in Commissione, come richiesto da una nostra pregiudiziale.

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