domenica 9 marzo 2014

Divorziati risposati, Ratzinger risponde a Kasper


Ratzinger e Kasper


di Joseph Ratzinger

Il testo che pubblichiamo si chiama "A proposito di alcune obiezioni contro la dottrina della Chiesa circa la recezione della Comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati", ed è stato scritto nel 1998 dall'allora cardinale Joseph Ratzinger, in qualità di prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. La stessa Congregazione aveva già scritto nel 1994 una Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica su questo tema (con l'esplicita approvazione di papa Giovanni Paolo II), chiarendo la dottrina della Chiesa sul punto, ma diversi teologi e vescovi evidentemente non erano d'accordo. Da qui la necessità del cardinale Ratzinger di chiarire ulteriormente - e definitivamente - le eccezioni sollevate, che in parte si ritrovano anche nella relazione del cardinale Kasper al Concistoro. Chi pensa che quella dei divorziati risposati sia una (presunta) emergenza spuntata ai nostri giorni, dalla lettura di questo intervento capirà che si tratta invece di una vecchia storia, peraltro già chiarita abbondantemente. Lo stesso dicasi per il rapporto tra giustizia e misericordia. Il testo che pubblichiamo è parte del volume "Sulla pastorale dei divorziati risposati" (Lev 1998, no. 17 della Collana "Documenti e Studi" della Congregazione per la Dottrina della Fede). Le note sono state aggiunte e si trovano nella versione pubblicata sul sito della Congregazione per la Dottrina della Fede.

La Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede circa la recezione della Comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati del 14 settembre 1994 ha avuto una vivace eco in diverse parti della Chiesa. Accanto a molte reazioni positive si sono udite anche non poche voci critiche. Le obiezioni essenziali contro la dottrina e la prassi della Chiesa sono presentate qui di seguito in forma per altro semplificata.
Alcune obiezioni più significative - soprattutto il riferimento alla prassi ritenuta più flessibile dei Padri della Chiesa, che ispirerebbe la prassi delle Chiese orientali separate da Roma, così come il richiamo ai principi tradizionali dell'epicheia e della "aequitas canonica" - sono state studiate in modo approfondito dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Gli articoli dei Professori Pelland, Marcuzzi e Rodriguez Luño[1] sono stati elaborati nel corso di questo studio. I risultati principali della ricerca, che indicano la direzione di una risposta alle obiezioni avanzate, saranno ugualmente qui brevemente riassunti.
1. Molti ritengono, adducendo alcuni passi del Nuovo Testamento, che la parola di Gesù sull'indissolubilità del matrimonio permetta un'applicazione flessibile e non possa essere classificata in una categoria rigidamente giuridica.
Alcuni esegeti rilevano criticamente che il Magistero in relazione all'indissolubilità del matrimonio citerebbe quasi esclusivamente una sola pericope - e cioè Mc 10, 11-12 - e non considererebbe in modo sufficiente altri passi del Vangelo di Matteo e della 1a Lettera ai Corinzi. Questi passi biblici menzionerebbero una qualche "eccezione" alla parola del Signore sull'indissolubilità del matrimonio, e cioè nel caso di "porneia" (Mt 5, 32; 19, 9) e nel caso di separazione a motivo della fede (1 Cor 7, 12-16). Tali testi sarebbero indicazioni che i cristiani in situazioni difficili avrebbero conosciuto già nel tempo apostolico un'applicazione flessibile della parola di Gesù.
A questa obiezione si deve rispondere che i documenti magisteriali non intendono presentare in modo completo ed esaustivo i fondamenti biblici della dottrina sul matrimonio. Essi lasciano questo importante compito agli esperti competenti. Il Magistero sottolinea però che la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio deriva dalla fedeltà nei confronti della parola di Gesù. Gesù definisce chiaramente la prassi veterotestamentaria del divorzio come una conseguenza della durezza di cuore dell'uomo. Egli rinvia - al di là della legge - all'inizio della creazione, alla volontà del Creatore, e riassume il suo insegnamento con le parole: "L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto" (Mc 10, 9). Con la venuta del Redentore il matrimonio viene quindi riportato alla sua forma originaria a partire dalla creazione e sottratto all'arbitrio umano - soprattutto all'arbitrio del marito, per la moglie infatti non vi era in realtà la possibilità del divorzio. La parola di Gesù sull'indissolubilità del matrimonio è il superamento dell'antico ordine della legge nel nuovo ordine della fede e della grazia. Solo così il matrimonio può rendere pienamente giustizia alla vocazione di Dio all'amore ed alla dignità umana e divenire segno dell'alleanza di amore incondizionato di Dio, cioè "Sacramento" (cfr Ef 5, 32).
La possibilità di separazione, che Paolo prospetta in 1 Cor 7, riguarda matrimoni fra un coniuge cristiano ed uno non battezzato. La riflessione teologica successiva ha chiarito che solo i matrimoni tra battezzati sono "sacramento" nel senso stretto della parola e che l'indissolubilità assoluta vale solo per questi matrimoni che si collocano nell'ambito della fede in Cristo. Il cosiddetto "matrimonio naturale" ha la sua dignità a partire dall'ordine della creazione ed è pertanto orientato all'indissolubilità, ma può essere sciolto in determinate circostanze a motivo di un bene più alto - nel caso la fede. Così la sistematizzazione teologica ha classificato giuridicamente l'indicazione di San Paolo come "privilegium paulinum", cioè come possibilità di sciogliere per il bene della fede un matrimonio non sacramentale. L'indissolubilità del matrimonio veramente sacramentale rimane salvaguardata; non si tratta quindi di una eccezione alla parola del Signore. Su questo ritorneremo più avanti.
A riguardo della retta comprensione delle clausole sulla "porneia" esiste una vasta letteratura con molte ipotesi diverse, anche contrastanti. Fra gli esegeti non vi è affatto unanimità su questa questione. Molti ritengono che si tratti qui di unioni matrimoniali invalide e non di eccezioni all'indissolubilità del matrimonio. In ogni caso la Chiesa non può edificare la sua dottrina e la sua prassi su ipotesi esegetiche incerte. Essa deve attenersi all'insegnamento chiaro di Cristo.
2. Altri obiettano che la tradizione patristica lascerebbe spazio per una prassi più differenziata, che renderebbe meglio giustizia alle situazioni difficili; la Chiesa cattolica in proposito potrebbe imparare dal principio di "economia" delle Chiese orientali separate da Roma.
Si afferma che il Magistero attuale si appoggerebbe solo su di un filone della tradizione patristica, ma non su tutta l'eredità della Chiesa antica. Sebbene i Padri si attenessero chiaramente al principio dottrinale dell'indissolubilità del matrimonio, alcuni di loro hanno tollerato sul piano pastorale una certa flessibilità in riferimento a singole situazioni difficili. Su questo fondamento le Chiese orientali separate da Roma avrebbero sviluppato più tardi accanto al principio della "akribia", della fedeltà alla verità rivelata, quello della "oikonomia", della condiscendenza benevola in singole situazioni difficili. Senza rinunciare alla dottrina dell'indissolubilità del matrimonio, essi permetterebbero in determinati casi un secondo ed anche un terzo matrimonio, che d'altra parte è differente dal primo matrimonio sacramentale ed è segnato dal carattere della penitenza. Questa prassi non sarebbe mai stata condannata esplicitamente dalla Chiesa cattolica. Il Sinodo dei Vescovi del 1980 avrebbe suggerito di studiare a fondo questa tradizione, per far meglio risplendere la misericordia di Dio.
Lo studio di Padre Pelland mostra la direzione, in cui si deve cercare la risposta a queste questioni. Per l'interpretazione dei singoli testi patristici resta naturalmente competente lo storico. A motivo della difficile situazione testuale le controversie anche in futuro non si placheranno. Dal punto di vista teologico si deve affermare:
a. Esiste un chiaro consenso dei Padri a riguardo dell'indissolubilità del matrimonio. Poiché questa deriva dalla volontà del Signore, la Chiesa non ha nessun potere in proposito. Proprio per questo il matrimonio cristiano fu fin dall'inizio diverso dal matrimonio della civiltà romana, anche se nei primi secoli non esisteva ancora nessun ordinamento canonico proprio. La Chiesa del tempo dei Padri esclude chiaramente divorzio e nuove nozze, e ciò per fedele obbedienza al Nuovo Testamento.
b. Nella Chiesa del tempo dei Padri i fedeli divorziati risposati non furono mai ammessiufficialmente alla sacra comunione dopo un tempo di penitenza. E' vero invece che la Chiesa non ha sempre rigorosamente revocato in singoli paesi concessioni in materia, anche se esse erano qualificate come non compatibili con la dottrina e la disciplina. Sembra anche vero che singoli Padri, ad es. Leone Magno, cercarono soluzioni “pastorali” per rari casi limite.
c. In seguito si giunse a due sviluppi contrapposti:
- Nella Chiesa imperiale dopo Costantino si cercò, a seguito dell'intreccio sempre più forte di Stato e Chiesa, una maggiore flessibilità e disponibilità al compromesso in situazioni matrimoniali difficili. Fino alla riforma gregoriana una simile tendenza si manifestò anche nell'ambito gallico e germanico. Nelle Chiese orientali separate da Roma questo sviluppo continuò ulteriormente nel secondo millennio e condusse ad una prassi sempre più liberale. Oggi in molte Chiese orientali esiste una serie di motivazioni di divorzio, anzi già una "teologia del divorzio", che non è in nessun modo conciliabile con le parole di Gesù sull'indissolubilità del matrimonio. Nel dialogo ecumenico questo problema deve essere assolutamente affrontato.
- Nell'Occidente fu recuperata grazie alla riforma gregoriana la concezione originaria dei Padri. Questo sviluppo trovò in qualche modo una sanzione nel Concilio di Trento e fu riproposto come dottrina della Chiesa nel Concilio Vaticano II.
La prassi delle Chiese orientali separate da Roma, che è conseguenza di un processo storico complesso, di una interpretazione sempre più liberale - e che si allontanava sempre più dalla parola del Signore - di alcuni oscuri passi patristici così come di un non trascurabile influsso della legislazione civile, non può per motivi dottrinali essere assunta dalla Chiesa cattolica. Al riguardo non è esatta l'affermazione che la Chiesa cattolica avrebbe semplicemente tollerato la prassi orientale. Certamente Trento non ha pronunciato nessuna condanna formale. I canonisti medievali nondimeno ne parlavano continuamente come di una prassi abusiva. Inoltre vi sono testimonianze secondo cui gruppi di fedeli ortodossi, che divenivano cattolici, dovevano firmare una confessione di fede con un'indicazione espressa dell'impossibilità di un secondo matrimonio.
3. Molti propongono di permettere eccezioni dalla norma ecclesiale, sulla base dei tradizionali principi dell'epicheia e della aequitas canonica.
Alcuni casi matrimoniali, così si dice, non possono venire regolati in foro esterno. La Chiesa potrebbe non solo rinviare a norme giuridiche, ma dovrebbe anche rispettare e tollerare la coscienza dei singoli. Le dottrine tradizionali dell'epicheia e della aequitas canonica potrebbero giustificare dal punto di vista della teologia morale ovvero dal punto di vista giuridico una decisione della coscienza, che si allontani dalla norma generale. Soprattutto nella questione della recezione dei sacramenti la Chiesa dovrebbe qui fare dei passi avanti e non soltanto opporre ai fedeli dei divieti.
I due contributi di don Marcuzzi e del prof. Rodríguez Luño illustrano questa complessa problematica. In proposito si devono distinguere chiaramente tre ambiti di questioni:
a. Epicheia ed aequitas canonica sono di grande importanza nell'ambito delle norme umane e puramente ecclesiali, ma non possono essere applicate nell'ambito di norme, sulle quali la Chiesa non ha nessun potere discrezionale. L'indissolubilità del matrimonio è una di queste norme, che risalgono al Signore stesso e pertanto vengono designate come norme di "diritto divino". La Chiesa non può neppure approvare pratiche pastorali - ad esempio nella pastorale dei Sacramenti -, che contraddirebbero il chiaro comandamento del Signore. In altre parole: se il matrimonio precedente di fedeli divorziati risposati era valido, la loro nuova unione in nessuna circostanza può essere considerata come conforme al diritto, e pertanto per motivi intrinseci non è possibile una recezione dei sacramenti. La coscienza del singolo è vincolata senza eccezioni a questa norma.[2]
b. La Chiesa ha invece il potere di chiarire quali condizioni devono essere adempiute, perché un matrimonio possa essere considerato come indissolubile secondo l’insegnamento di Gesù. Nella linea delle affermazioni paoline in 1ª Cor 7 essa ha stabilito che solo due cristiani possano contrarre un matrimonio sacramentale. Essa ha sviluppato le figure giuridiche del "privilegium paulinum" e del "privilegium petrinum". Con riferimento alle clausole sulla "porneia" in Matteo e in Atti 15, 20 furono formulati impedimenti matrimoniali. Inoltre furono individuati sempre più chiaramente motivi di nullità matrimoniale e furono ampiamente sviluppate le procedure processuali. Tutto questo contribuì a delimitare e precisare il concetto di matrimonio indissolubile. Si potrebbe dire che in questo modo anche nella Chiesa occidentale fu dato spazio al principio della "oikonomia", senza toccare tuttavia l'indissolubilità del matrimonio come tale.
In questa linea si colloca anche l'ulteriore sviluppo giuridico nel Codice di Diritto Canonico del 1983, secondo il quale anche le dichiarazioni delle parti hanno forza probante. Di per sé, secondo il giudizio di persone competenti, sembrano così praticamente esclusi i casi, in cui un matrimonio invalido non sia dimostrabile come tale per via processuale. Poiché il matrimonio ha essenzialmente un carattere pubblico-ecclesiale e vale il principio fondamentale "Nemo iudex in propria causa" ("Nessuno è giudice nella propria causa"), le questioni matrimoniali devono essere risolte in foro esterno. Qualora fedeli divorziati risposati ritengano che il loro precedente matrimonio non era mai stato valido, essi sono pertanto obbligati a rivolgersi al competente tribunale ecclesiastico, che dovrà esaminare il problema obiettivamente e con l'applicazione di tutte le possibilità giuridicamente disponibili.
c. Certamente non è escluso che in processi matrimoniali intervengano errori. In alcune parti della Chiesa non esistono ancora tribunali ecclesiastici che funzionino bene. Talora i processi durano in modo eccessivamente lungo. In alcuni casi terminano con sentenze problematiche. Non sembra qui in linea di principio esclusa l'applicazione della epicheia in "foro interno". Nella Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1994 si fa cenno a questo, quando viene detto che con le nuove vie canoniche dovrebbe essere escluso "per quanto possibile" ogni divario tra la verità verificabile nel processo e la verità oggettiva (cfr Lettera 9). Molti teologi sono dell'opinione che i fedeli debbano assolutamente attenersi anche in "foro interno" ai giudizi del tribunale a loro parere falsi. Altri ritengono che qui in "foro interno" sono pensabili delle eccezioni, perché nell'ordinamento processuale non si tratta di norme di diritto divino, ma di norme di diritto ecclesiale. Questa questione esige però ulteriori studi e chiarificazioni. Dovrebbero infatti essere chiarite in modo molto preciso le condizioni per il verificarsi di una "eccezione", allo scopo di evitare arbitri e di proteggere il carattere pubblico - sottratto al giudizio soggettivo - del matrimonio.
4. Molti accusano l'attuale Magistero di involuzione rispetto al Magistero del Concilio e di proporre una visione preconciliare del matrimonio.
Alcuni teologi affermano che alla base dei nuovi documenti magisteriali sulle questioni del matrimonio starebbe una concezione naturalistica, legalistica del matrimonio. L'accento sarebbe posto sul contratto fra gli sposi e sullo "ius in corpus". Il Concilio avrebbe superato questa comprensione statica e descritto il matrimonio in un modo più personalistico come patto di amore e di vita. Così avrebbe aperto possibilità per risolvere in modo più umano situazioni difficili. Sviluppando questa linea di pensiero alcuni studiosi pongono la domanda se non si possa parlare di "morte del matrimonio", quando il legame personale dell'amore fra due sposi non esiste più. Altri sollevano l'antica questione se il Papa non abbia in tali casi la possibilità di sciogliere il matrimonio.
Chi però legga attentamente i recenti pronunciamenti ecclesiastici riconoscerà che essi nelle affermazioni centrali si fondano su "Gaudium et spes" e con tratti totalmente personalistici sviluppano ulteriormente sulla traccia indicata dal Concilio la dottrina ivi contenuta. E' tuttavia inadeguato introdurre una contrapposizione fra la visione personalistica e quella giuridica del matrimonio. Il Concilio non ha rotto con la concezione tradizionale del matrimonio, ma l'ha sviluppata ulteriormente. Quando ad esempio si ripete continuamente che il Concilio ha sostituito il concetto strettamente giuridico di "contratto" con il concetto più ampio e teologicamente più profondo di "patto", non si può dimenticare in proposito che anche nel "patto" è contenuto l'elemento del "contratto" pur essendo collocato in una prospettiva più ampia. Che il matrimonio vada molto al di là dell'aspetto puramente giuridico affondando nella profondità dell'umano e nel mistero del divino, è già in realtà sempre stato affermato con la parola "sacramento", ma certamente spesso non è stato messo in luce con la chiarezza che il Concilio ha dato a questi aspetti. Il diritto non è tutto, ma è una parte irrinunciabile, una dimensione del tutto. Non esiste un matrimonio senza normativa giuridica, che lo inserisce in un insieme globale di società e Chiesa. Se il riordinamento del diritto dopo il Concilio tocca anche l'ambito del matrimonio, allora questo non è tradimento del Concilio, ma esecuzione del suo compito.
Se la Chiesa accettasse la teoria che un matrimonio è morto, quando i due coniugi non si amano più, allora approverebbe con questo il divorzio e sosterrebbe l'indissolubilità del matrimonio in modo ormai solo verbale, ma non più in modo fattuale. L'opinione, secondo cui il Papa potrebbe eventualmente sciogliere un matrimonio sacramentale consumato, irrimediabilmente fallito, deve pertanto essere qualificata come erronea. Un tale matrimonio non può essere sciolto da nessuno. Gli sposi nella celebrazione nuziale si promettono la fedeltà fino alla morte.
Ulteriori studi approfonditi esige invece la questione se cristiani non credenti - battezzati, che non hanno mai creduto o non credono più in Dio - veramente possano contrarre un matrimonio sacramentale. In altre parole: si dovrebbe chiarire se veramente ogni matrimonio tra due battezzati è "ipso facto" un matrimonio sacramentale. Di fatto anche il Codice indica che solo il contratto matrimoniale "valido" fra battezzati è allo stesso tempo sacramento (cfr CIC, can. 1055, § 2). All'essenza del sacramento appartiene la fede; resta da chiarire la questione giuridica circa quale evidenza di "non fede" abbia come conseguenza che un sacramento non si realizzi.[3]
5. Molti affermano che l'atteggiamento della Chiesa nella questione dei fedeli divorziati risposati è unilateralmente normativo e non pastorale.
Una serie di obiezioni critiche contro la dottrina e la prassi della Chiesa concerne problemi di carattere pastorale. Si dice ad esempio che il linguaggio dei documenti ecclesiali sarebbe troppo legalistico, che la durezza della legge prevarrebbe sulla comprensione per situazioni umane drammatiche. L'uomo di oggi non potrebbe più comprendere tale linguaggio. Gesù avrebbe avuto un orecchio disponibile per le necessità di tutti gli uomini, soprattutto per quelli al margine della società. La Chiesa al contrario si mostrerebbe piuttosto come un giudice, che esclude dai sacramenti e da certi incarichi pubblici persone ferite.
Si può senz'altro ammettere che le forme espressive del Magistero ecclesiale talvolta non appaiano proprio come facilmente comprensibili. Queste devono essere tradotte dai predicatori e dai catechisti in un linguaggio, che corrisponda alle diverse persone e al loro rispettivo ambiente culturale. Il contenuto essenziale del Magistero ecclesiale in proposito deve però essere mantenuto. Non può essere annacquato per supposti motivi pastorali, perché esso trasmette la verità rivelata. Certamente è difficile rendere comprensibili all'uomo secolarizzato le esigenze del Vangelo. Ma questa difficoltà pastorale non può condurre a compromessi con la verità. Giovanni Paolo II nella Lettera Enciclica "Veritatis splendor" ha chiaramente respinto le soluzioni cosiddette "pastorali", che si pongono in contrasto con le dichiarazioni del Magistero (cfr ibid. 56).
Per quanto riguarda la posizione del Magistero sul problema dei fedeli divorziati risposati, si deve inoltre sottolineare che i recenti documenti della Chiesa uniscono in modo molto equilibrato le esigenze della verità con quelle della carità. Se in passato nella presentazione della verità talvolta la carità forse non risplendeva abbastanza, oggi è invece grande il pericolo di tacere o di compromettere la verità in nome della carità. Certamente la parola della verità può far male ed essere scomoda. Ma è la via verso la guarigione, verso la pace, verso la libertà interiore. Una pastorale, che voglia veramente aiutare le persone, deve sempre fondarsi sulla verità. Solo ciò che è vero può in definitiva essere anche pastorale. "Allora conoscerete la verità e la verità vi farà liberi" (Gv 8,32).
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[1] Cf. Angel Rodríguez Luño, L’epicheia nella cura pastorale dei fedeli divorziati risposati, ibid., p. 75-87; Piero Giorgio Marcuzzi, S.D.B., Applicazione di "aequitas et epikeia" ai contenuti della Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 14 settembre 1994, ibid., p. 88-98; Gilles Pelland, S.J., La pratica della Chiesa antica relativa ai fedeli divorziati risposati, ibid., p. 99-131.
[2] A tale riguardo vale la norma ribadita da Giovanni Paolo II nella Esortazione apostolica postsinodale "Familiaris consortio", n. 84: "La riconciliazione nel sacramento della penitenza - che aprirebbe la strada al sacramento eucaristico - può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio. Ciò comporta, in concreto, che quando l'uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione dei figli - non possono soddisfare l'obbligo della separazione, «assumono l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi." Cfr. anche Benedetto XVI, Esortazione apostolica postsinodale "Sacramentum caritatis", n. 29.
[3] Durante un incontro con il clero della Diocesi di Aosta, svoltosi il 25 luglio 2005, Papa Benedetto XVI ha affermato in merito a questa difficile questione: "particolarmente dolorosa è la situazione di quanti erano sposati in Chiesa, ma non erano veramente credenti e lo hanno fatto per tradizione, e poi trovandosi in un nuovo matrimonio non valido si convertono, trovano la fede e si sentono esclusi dal Sacramento. Questa è realmente una sofferenza grande e quando sono stato Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede ho invitato diverse Conferenze episcopali e specialisti a studiare questo problema: un sacramento celebrato senza fede. Se realmente si possa trovare qui un momento di invalidità perché al sacramento mancava una dimensione fondamentale non oso dire. Io personalmente lo pensavo, ma dalle discussioni che abbiamo avuto ho capito che il problema è molto difficile e deve essere ancora approfondito. "

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matrimonio+cattolico

Legame sacro, vincolo indissolubile


Il teologo di Wojtyla stronca radicalmente il rapporto segreto Kasper su uomo e matrimonio reso noto dal Foglio

Talvolta negare la misericordia è l’unico modo di difenderla dalle sue adulterazioni. Il cardinale Kasper lo afferma con grande chiarezza nel suo libro Misericordia: “Un ulteriore grave fraintendimento della misericordia è quello che induce a disattendere, in nome della misericordia, il comandamento divino della giustizia (…). Non possiamo consigliare, per una falsa misericordia, di abortire” (p. 221). Una misericordia ingiusta, non è misericordia. Non si può attentare alla dignità umana nel nome della misericordia. Di conseguenza, per parlare di misericordia rispetto al matrimonio è molto importante comprendere esattamente quale realtà di dignità umana sia coinvolta in questa istituzione. Non ci sarebbe alcuna misericordia se si attentasse a tale dignità. Questo bene è ciò che la tradizione cristiana ha denominato vincolo ed è precisamente ciò che ha costituito il soggetto reale dell’indissolubilità che si attribuisce al matrimonio. E’ così che il Concilio Vaticano II definisce il matrimonio come una realtà trascendente: “In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall’arbitrio dell’uomo” (GS 48), ecco perché lo ritiene indissolubile (n. 50). Il termine è intrinsecamente unito alla dottrina del matrimonio giacché il Concilio di Trento lo usa nei suoi canoni 5 e 7 su questo sacramento. Non dovrebbe però intendersi come un’espressione aliena all’amore. E’ lo stesso amore che nella sua verità unisce le persone mediante vincoli stabili. Il teologo Kasper nel suo libro “Teologia del matrimonio” parla così: “Nel vincolo della fedeltà uomo e donna trovano il loro stato definitivo.
Diventano ‘un corpo solo’ (Gn 2,24; Mc 10,8; Ef 5,319), cioè un noi-persona” (1978, 26).
In altri termini, quando si parla di giustizia relativamente al rapporto sacramentale tra uomo e donna, si fa riferimento al rispetto della dignità inviolabile di questo “legame sacro”. Qualsiasi tentativo di avvicinarsi alla pastorale matrimoniale che usi il termine misericordia, deve essere in grado di determinare la realtà del legame, ovvero comprendere se esista o meno. Senza questo chiarimento precedente, qualsiasi eventuale atteggiamento misericordioso sarebbe evidentemente contrario alla giustizia. Lo stesso cardinale Kasper sembra riallacciarsi a questo concetto quando afferma: “L’indissolubilità di un matrimonio sacramentale e l’impossibilità di un nuovo matrimonio durante la vita dell’altro partner “fanno parte della tradizione di fede vincolante della chiesa che non può essere abbandonata o sciolta richiamandosi a una comprensione superficiale della misericordia a basso prezzo”.
E’ proprio per questa ragione che risulta sorprendente che lo stesso cardinale tedesco, nella lunga relazione presentata nell’ambito dell’ultimo concistoro, non affronti in nessun momento questo argomento. Anzi, egli parla di mantenere la giustizia senza far alcun riferimento al vincolo sacramentale come al bene di giustizia da difendere nel matrimonio cristiano, respingendo qualsivoglia offesa lo possa colpire. Quest’ultimo aspetto è meglio noto in quanto Familiaris consortio sul tema dei divorziati che cercano una nuova unione si riferisce esplicitamente al vincolo sacramentale (nn. 83-84) che rappresenta la base per il successivo documento della congregazione per la Dottrina della fede (14-IX-1994), promulgato proprio per ribadire l’inammissibilità della proposta dei vescovi dell’Alta Renania, tra i quali lo stesso Kasper, sui divorziati risposati.
Sorprende ancor più osservare che il cardinale, riferendosi a questo vincolo indissolubile che attribuisce a sant’Agostino, non menzioni per nulla la necessità di riallacciare tale indissolubilità con la sua fondazione divina. Anzi, nella fattispecie, le sue parole esprimono piuttosto il dubbio: “Molti, oggi, hanno difficoltà a comprenderla. Questa dottrina non può essere intesa come una sorta di ipostasi metafisica accanto o al di sopra dell’amore personale dei coniugi; d’altro canto questo non si esaurisce nell’amore affettivo reciproco e non muore con esso (GS 48; EG 66)”. è strano che questo modo negativo di parlare del vincolo e la sottolineatura della difficoltà di comprensione attuale, non adotti un parallelismo di comprensione molto semplice che aiuti proprio a illuminarne il valore sacramentale. Si tratta del Battesimo, sacramento essenziale della fede, che rimane nonostante l’apostasia. Esso permane proprio in quanto principio di misericordia di fedeltà di Dio alle sue promesse, così come afferma san Paolo: “Se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso” (2 Tim 2,13). Questo dono indissolubile del Battesimo è quindi precisamente espressione della misericordia di Dio nel dono indissolubile dell’essere figlio, che lo stesso Cristo espone come il principio fondamentale della parabola del figliol prodigo.
La difesa del vincolo sino all’indissolubilità è quindi il modo in cui Dio offre la sua misericordia sul matrimonio. “Il loro vincolo di amore diventa l’immagine e il simbolo dell’Alleanza che unisce Dio e il suo popolo” (FC 12). Questo unisce in modo estremamente diretto il legame indissolubile del matrimonio con l’amore degli sposi nell’ambito di una evidente “primarietà” della grazia (per usare il neologismo coniato da Papa Francesco) e come modo di guidare la loro libertà.
Rimane inteso però, che mantenere una nuova unione in contrasto col “legame sacro” del matrimonio, per un cristiano che voglia vivere della sua fede, è un atto di grave ingiustizia contro il vincolo divino che permane. In questa fattispecie quindi, non c’è possibilità di applicare una presunta misericordia che sarebbe ingiusta e, proprio per questo, falsa.
Questo aspetto è molto importante, tanto che lo stesso Giovanni Paolo II lo menziona nelle sue Catechesi sull’amore umano, riferendosi alla “redenzione del cuore” per indicare la presenza della grazia nel matrimonio che rende capaci di vivere le sue esigenze. Analogamente, Benedetto XVI ribadisce che “All’immagine del Dio monoteistico corrisponde il matrimonio monogamico.
Il matrimonio basato su un amore esclusivo e definitivo diventa l’icona del rapporto di Dio con il suo popolo e viceversa: il modo di amare di Dio diventa la misura dell’amore umano” (DCE 11).
La definitività dell’Alleanza matrimoniale al di sopra della debolezza umana non è un “giogo” dal peso insopportabile, ma è il “dolce giogo” che ci unisce a Cristo poiché Egli lo porta con noi. E’ l’espressione vera e propria della Nuova alleanza ed è ciò che, mediante la grazia, supera la “durezza del cuore” che permetteva il divorzio, come dice Gesù Cristo. L’argomentazione reale della misericordia, purtroppo assente dalla relazione del cardinale tedesco, giunge a conclusioni opposte rispetto a quelle a cui egli tende.
Il ragionamento precedente non è qualcosa di strano, perché proviene dagli ultimi due pontefici che hanno dato ampio spazio alla considerazione della misericordia divina nella nuova evangelizzazione: ecco perché è davvero singolare l’assenza di qualsiasi traccia di allusione a questo insegnamento. Anzi, nella relazione presentata al concistoro, possiamo addirittura identificare frasi letteralmente tratte dal libro che Kasper stesso ha scritto sulla famiglia più di trent’anni fa (nel 1978) alle cui argomentazioni rimanda e da cui trae la proposta che presenta (cfr. p. 68). Si tratta quindi di una vecchia formulazione, precedente alla Familiaris consortio, che ignora quasi tutto ciò che è stato detto successivamente dal Magistero e dalla teologia. In tal senso, ci sorprende il fatto che si continui a citare il libro di Cereti, che non fu per nulla ricevuto dai patrologi a causa delle sue argomentazioni assolutamente forzate. Il grande patrologo gesuita Crouzel respinse la tesi di Cereti e definì il libro “un grande bluff”. Un bluff che purtroppo viene ora resuscitato e può recare grave danno alla chiesa. I pochi riferimenti bibliografici che pone, sono di quest’epoca. Anzi, si dà addirittura il caso che uno degli autori qui citati abbia ritrattato dopo la pubblicazione di Familiaris consortio le affermazioni che Kasper cita in suo favore.
In altri termini, il cardinale avrebbe quanto meno dovuto tenere a mente questa proposta contraria alla sua che si basa, in modo estremamente diretto, sulla misericordia, ma che vede proprio l’indissolubilità del vincolo come il grande dono dell’amore divino agli sposi e la sua difesa come una testimonianza reale nel mondo della presenza dell’Amore tra gli uomini.
La conseguenza di tutto questo è ovvia: non si può concepire la cosiddetta “soluzione pastorale” che il cardinale Kasper ha proposto nella sua relazione, senza aver precedentemente chiarito l’esistenza del vincolo. Considerando il modo di ragionare, si potrebbe supporre che il cardinale metta in dubbio la realtà della permanenza del vincolo, in assenza di ragioni umane per sostenerla; ma se questo è vero, allora bisogna avere l’onestà intellettuale di proporre esplicitamente questo tema come problema reale da affrontare, poiché non è corretto voler presentare la “soluzione” come una questione di tolleranza pastorale, che non va al di là del dibattito casuistico tra rigorismo o lassismo, quando invece ciò che in realtà mette in discussione è un patrimonio dottrinale già consolidato, unanimemente attestato dalla Tradizione più che millenaria della chiesa.
A guisa di conclusione, possiamo osservare che appare evidente che ciò che in realtà è messo in discussione nella proposta di Kasper, è l’esistenza o meno del vincolo indissolubile; questo però non è più solo un argomento pastorale. La sua discussione quindi è contraria all’intenzione ribadita da Papa Francesco di non voler cambiare nulla nella dottrina. Bisogna anche precisare che, naturalmente, un Sinodo non è il luogo adeguato per discutere di un tema dottrinale di tale portata. Se le cose stanno così, o si ritira la proposta nella sua formulazione poiché impropria, giacché sembra ignorare le argomentazioni contrarie più elementari, oppure si propone di discutere la questione centrale affrontata da alcuni teologi ma al di fuori di un ambito sinodale. In definitiva, teologicamente parlando, ciò che il cardinale Kasper ha proposto è un passo falso poiché ha occultato proprio la questione fondamentale. Egli in realtà ha aperto una profonda questione dottrinale ed è necessario che ogni vescovo che parteciperà al Sinodo comprenda, nella loro giusta portata dottrinale, gli elementi chiave della proposta rivoluzionaria.
La semplice osservazione del fatto che ci sarebbe stata una certa tolleranza nei primi secoli rispetto ai divorziati, è di una debolezza lampante vista l’ambiguità delle affermazioni in merito, sebbene si limiti a ribadire soltanto quelle che testimoniano questa tolleranza. è sbagliato confondere misericordia con tolleranza. Quando, nella chiesa occidentale, si è consolidata la dottrina del vincolo come modo di espressione reale della sacramentalità del matrimonio, si è compresa l’impossibilità di applicare la tolleranza rispetto a una grave ingiustizia.
La misericordia, dunque, indirizza anche il modo in cui la chiesa è sacramento del perdono di Dio. Il perdono infatti è la forma in cui la misericordia guarisce le ferite causate dall’infedeltà. Guarire le ferite, come ha accenato con saggezza Papa Francesco è l’oggetto privilegiato di tutta la pastorale della chiesa. Il legame profondo tra misericordia e fedeltà, che Kasper indica come segno della rivelazione divina, esprime la natura della conversione nata dalla misericordia, essa è indirizzata alla riconciliazione con l’Alleanza originale. E’ la verità che deve essere vissuta dagli sposi nella sua alleanza sacramentale. Chi rimane fedele al matrimonio, benché sia stato abbandonato ingiustamente in modo irreversibile, offre con la sua fedeltà una testimonianza altissima della possibilità del perdono che la grazia rende possibile. E’ lui che diventa così testimone privilegiato della misericordia.
In modo simile a come Dio vuole guarire il suo popolo della malattia dell’idolatria, e non tollera nessun idolo accanto a sé, come indica l’analogia strettissima tra monoteismo e monogamia insegnata da Papa Benedetto XVI. La conversione della ferita dell’infedeltà nasce soltanto dalla vera misericordia, cioè è veramente “guarita”, solo quando toglie qualsiasi altro vincolo contrario all’alleanza sacramentale nel suo senso sponsale.
E’ questo il perdono che viene dalla misericordia autentica, molto diversa della semplice tolleranza e lontana dalla questione casuistica dell’alternativa tra rigorismo e lassismo. E’ la vera medicina che guarisce la ferita della infedeltà. L’unica medicina efficace che anche “l’ospedale da campo” che deve essere la chiesa potrà offrire se non vuole tradire i feriti e ingannare i sani. Così il peccato di adulterio smette di essere l’unico peccato che potrebbe essere assolto senza pentimento e conversione.
di Juan José Perez Soba (*)

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(*): Don Juan José Perez Soba è professore ordinario di Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia presso l’Università Lateranense di Roma. E’ stato ordinato sacerdote per la diocesi di Madrid nel 1991. L’anno successivo ha conseguito la licenza in teologia (specializzazione in morale) presso l’Università pontificia di Comillas, discutendo la tesi “Libertà per amare. Dialogo con San Tommaso d’Aquino”. Nel 1996 si è laureato  in Teologia presso l’Istituto dove ora insegna discutendo sulla “Impersonalità nell’amore: la risposta di San Tommaso”. E’ stato docente di Teologia morale fondamentale alla facoltà San Dámaso e all’Istituto di scienze religiose di Madrid. Dal 1998 è membro del Consiglio della subcommissione sulla famiglia e la vita della Conferenza episcopale spagnola e nel 2004 è stato professore della Cattedra di Bioetica dell’Unesco. E’ stato membro dell’area di ricerca sullo Statuto della teologia morale fondamentale dell’Università Lateranense e direttore degli studi del Master sulla pastorale del matrimonio e della famiglia all’Istituto Giovanni Paolo II di Madrid.
Autore di numerosi libri – l’ultimo è “Creer en el amor. Un modo de conocimiento teológico” (edito da Bac lo scorso febbraio) – ha pubblicato decine di articoli su riviste specializzate. Tra queste ultime, si ricorda “Il pansessualismo della cultura attuale”, apparso nel volume “Il cuore della famiglia” edito dalla facoltà di Teologia San Dámaso di Madrid (2006). Ha approfondito le tematiche riguardanti il Vangelo della vita, la famiglia, il matrimonio e la sessualità. “Criticare la Familiaris Consortio di Karol Wojtyla – diceva in un recente colloquio con il Foglio  – rientra in una visione in cui la chiesa sta sempre dietro al mondo, mentre la chiesa deve proporre qualcosa che salvi il mondo”. Nel 2006 ha partecipato alla conferenza di presentazione presso l’Università Lateranense dell’enciclica Deus Caritas est, prima enciclica firmata e promulgata da Papa Benedetto XVI.
Matteo Matzuzzi (Il Foglio)

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Le "amnesie" del cardinale Kasper
di Giorgio Carbone
Il cardinale Walter Kasper dedica la sezione più lunga della sua relazione al Concistoro del 20 febbraio scorso al tema doloroso del fallimento dell’unione matrimoniale e alle prospettive pastorali verso le persone divorziate e risposate. In particolare presenta due casi ponendo ai suoi colleghi cardinali delle domande al fine di approfondire le soluzioni pastorali. L’ambito è così circoscritto.
Il primo caso è quello di una persona soggettivamente convintache il matrimonio da cui proviene non è valido. Oggi il Diritto canonico stabilisce che la valutazione circa la validità o la nullità del matrimonio compete ai tribunali ecclesiastici. Perciò Kasper domanda: «Non sarebbero possibili altre procedure più pastorali e spirituali? In alternativa si potrebbe pensare che il vescovo possa affidare questo compito a un sacerdote con esperienza spirituale e pastorale quale penitenziere o vicario episcopale».
Sotto questo profilo teoricamente è tutto possibile, perché – come rileva lo stesso cardinal Kasper – le procedure canoniche e i tribunali ecclesiastici non sono di istituzione divina, non sono di diritto divino, ma sono istituzioni umane, sono elaborate della Chiesa nel corso della sua esperienza e quindi possono tranquillamente mutare.
L’obiettivo è valutare la verità circa l’esistenza o meno di un sacramento, di un matrimonio tra due presunti coniugi. L’attuale procedura canonica prevede una stretta collaborazione tra molte figure processuali (ad es. il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, gli avvocati di parte, i collegi giudicanti, i periti). Tale procedura e in particolare la condizione della duplice sentenza conforme, cioè il doppio grado di giudizio, quello di prima istanza e quello di appello, hanno lo scopo di garantire quanto più oggettivamente è possibile l’accertamento della verità del sacramento, di tutelare tutte le parti, il coniuge attore della causa e il coniuge convenuto. Potremo elaborare anche altri metodi di accertamento a condizione che consentano di raggiungere un grado di garantismo processuale pari o superiore all’attuale sistema, e a condizione che assicurino un’attenta ponderazione dei singoli casi.
Ora, affidare il giudizio circa la verità di un matrimonio a una singola persona, per quanto attenta, competente e pastoralmente preparata, mi sembra quanto mai imprudente data anche la posta in gioco. Quanti abbagli si prendono quando si è soli a giudicare. La prudenza pastorale plurisecolare infatti chiede un organo di giudizio collegiale e non monocratico.
Il secondo caso è quello più delicato, perciò riportiamo le stesse parole con le quali il cardinal Kasper pone la domanda: «Un divorziato risposato: 1. se si pente del suo fallimento nel primo matrimonio, 2. se ha chiarito gli obblighi del primo matrimonio, se è definitivamente escluso che torni indietro, 3. se non può abbandonare senza altre colpe gli impegni assunti con il nuovo matrimonio civile, 4. se però si sforza di vivere al meglio delle sue possibilità il secondo matrimonio a partire dalla fede e di educare i propri figli nella fede, 5. se ha desiderio dei sacramenti quale fonte di forza nella sua situazione, dobbiamo o possiamo negargli, dopo un tempo di nuovo orientamento (metanoia), il sacramento della penitenza e della comunione? Questa possibile via non sarebbe una soluzione generale».
Questo caso ricorda per alcuni passaggi un testo del magistero di Giovanni Paolo II. Si tratta dell’Esortazione apostolica Familiaris Consortio, n. 84: «La Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. C’è inoltre un altro peculiare motivo pastorale: se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio. La riconciliazione nel sacramento della penitenza - che aprirebbe la strada al sacramento eucaristico - può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell’Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio. Ciò comporta, in concreto, che quando l’uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad esempio, l’educazione dei figli - non possono soddisfare l’obbligo della separazione, assumono l’impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi».
Quindi, se i divorziati risposati sono nelle condizioni elencate da Kasper e se la condizione n. 4 consiste in quello che scrive Giovanni Paolo II cioè «l’uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad esempio, l’educazione dei figli - non possono soddisfare l’obbligo della separazione, assumono l’impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi», allora possono essere ammessi al sacramento della penitenza e a quello dell’eucaristia.
Ma se il cardinal Kasper ha posto la domanda per approfondire significa almeno che la condizione n. 4 non consiste in quello che scrive Giovanni Paolo II. Dobbiamo perciò pensare che il caso elaborato da Kasper tratti di persone divorziate risposate, che hanno motivi seri per continuare a convivere (ad esempio l’esistenza di figli minori) e che hanno tra loro rapporti coniugali.
Nell’Appendice II della relazione si citano molti testi patristici e si fa riferimento alla dottrina del peccato veniale. Ora è necessario fugare qualsiasi equivoco: un peccato può essere oggettivamente grave e soggettivamente veniale o perché l’avvertenza della mente non è piena (esempio, mancanza di lucidità non colpevole) o perché manca, in tutto o in parte, il deliberato consenso della volontà. In altri termini un atto disordinato, oggettivamente grave e quindi mortale, potrà essere peccato veniale per quei difetti soggettivi che riguardano l’intelligenza o la volontà di chi agisce. Ora nel nostro caso le due persone della coppia sanno perfettamente e vogliono lucidamente. Quindi, non si può parlare di peccato veniale. Inoltre, le cinque condizioni elencate nel caso non potranno cambiare la qualità morale del rapporto sessuale tra due persone non sposate, e tale qualità morale resta sempre adulterio.
Se la Chiesa decidesse di ammettere al sacramento della penitenza e a quello dell’eucaristia questi divorziati risposati, sarebbe ancora fedele al suo Signore che ha chiaramente condannato l’adulterio? E ha chiaramente insegnato l’indissolubilità del matrimonio?
Ma non possiamo piuttosto ribaltare la questione? E pensare: se una coppia di divorziati risposati, che hanno rapporti coniugali e che non riescono a vivere la piena continenza, non è ammessa ai sacramenti della penitenza e dell’eucaristia, il fatto di non essere ammessa può essere vissuto come penitenza? La non ammissione ai sacramenti può essere proposta dalla Chiesa come una tappa del cammino penitenziale? Come un aspetto della metanoia a cui accenna anche il cardinal Kasper?
In fondo tutti i più recenti documenti del magistero invitano non solo al discernimento dei singoli casi, ma anche alla penitenza non sacramentale delle persone divorziate risposate. Si legga sempre Familiaris Consortio n. 84: «Con ferma fiducia la Chiesa crede che, anche quanti si sono allontanati dal comandamento del Signore ed in tale stato tuttora vivono, potranno ottenere da Dio la grazia della conversione e della salvezza, se avranno perseverato nella preghiera, nella penitenza e nella carità».
Nella storia plurisecolare della cristianità ci sono numerosi esempi di prassi penitenziali in ragione delle quali i penitenti non erano ammessi ai sacramenti proprio come segno esteriore della penitenza interiore. Non si tratta quindi di una forma di esclusione infamante, ma di un percorso di conformazione a Cristo che passa dalla rinuncia a un proprio modo di vedere i sacramenti al modo con cui Cristo pensa ai sacramenti. È questa la metanoia, il cambiamento di pensiero a cui tutti siamo chiamati. Questa è l’autentica conversione: pensare come Cristo, avere lo stesso pensiero di Cristo, la sua stessa mentalità e il suo stesso sguardo sulle persone e le creature.
Nell’Appendice II il cardinal Kasper cita sommariamente Agostino, La fede e le opere 19,35. Il testo è molto significativo perché ricorda una prassi negligente dei pastori nei confronti degli adulteri e anche un rischio tuttora reale: l’incidenza dell’adulterio in una popolazione aumenta quando non si rimprovera tale peccato, quando anzi lo si difende oppure quando lo si trascura: «Sembra che per i costumi dei cattivi cristiani, un tempo addirittura pessimi, non fosse un male il fatto che uomini sposassero la moglie di un altro o che donne sposassero il marito di un’altra, per questo forse si insinuò presso alcune chiese questa negligenza per cui nelle istruzioni ai richiedenti non si indagava né si riprovava su tali vizi. Così è avvenuto che si è incominciato anche a difenderli. Tali vizi tuttavia sono ancora rari nei battezzati, a meno che non li facciamo aumentare col trascurarli. Quella che alcuni chiamano negligenza, altri inesperienza, e altri ancora ignoranza, probabilmente è ciò che il Signore ha designato con il nome di sonno, dove dice: Ma mentre tutti dormivano venne il tuo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano [Mt 13,25]».
Infine, la vera questione non è tanto il dopo, cioè la patologia del matrimonio (per quanto sia drammatica e dolorosa), la vera soluzione è il prima, cioè la preparazione al sacramento e il radicamento della coppia nella fede, nella speranza, nell’amore divino e nel desiderio di santità reciproca.