martedì 11 marzo 2014

Le conseguenze dell’amore



Perché la carità della Chiesa ha bisogno anche di strutture organizzative. 

(Giampietro Dal Toso)
Il motuproprio Intima Ecclesiae natura rappresenta una grande novità dal punto di vista canonistico e storico, la cui diffusione è stata affidata al Pontificio Consiglio Cor Unum. Le origini del testo sono da ricercare nell’enciclica Deus caritas est, del 25 dicembre 2005, la prima enciclica di Benedetto XVI, nella quale ha voluto per la prima volta nella storia delineare le caratteristiche teologiche e pastorali dell’attività caritativa della Chiesa.
In quell’enciclica, al numero 32, Benedetto XVI rileva una lacuna nel Codice di diritto canonico, che descrive sì in dettaglio i compiti del vescovo nella catechesi e nella liturgia, ma è molto limitato per quanto riguarda il servizio della carità. Si limita al dettato del canone 394 § 1: «Il vescovo favorisca nella diocesi le diverse forme dell’apostolato e curi che in tutta la diocesi o nei suoi distretti particolari tutte le opere di apostolato, mentre conservano l’indole propria di ciascuna, siano coordinate sotto la sua direzione». È vero che il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi ne parla, ma non si tratta di un testo propriamente giuridico e dunque vincolante. Così nel 2008 fu convocato un gruppo di lavoro presso il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, composto da canonisti e da rappresentati dei Dicasteri interessati. Da quella discussione è nata una bozza che fu sottoposta alla Segreteria di Stato, e, tramite essa, a diversi altri dicasteri e ad alcune conferenze episcopali. Da questo intenso lavoro si produsse un documento che è stato promulgato l’11 novembre 2012, pubblicato il 2 dicembre successivo ed entrato in vigore il 10 dicembre 2012. Suo scopo è, come recita il Proemio: «Fornire un quadro normativo organico che serva meglio ad ordinare, nei loro tratti generali, le diverse forme ecclesiali organizzate del servizio della carità, che è strettamente collegata alla natura diaconale della Chiesa e del ministero episcopale».
Il testo si compone di due parti: una introduzione che richiama alcuni principi teologici fondamentali e svolge una breve lettura del fenomeno, e una parte dispositiva che contiene 15 articoli. Di per sé il testo, dal punto di vista canonico, contiene poche novità normative. Tuttavia si tratta di una legge universale e ha il grande pregio, per la prima volta, di raccogliere e di specificare una regolazione del servizio della carità. In tal modo ha una funzione piuttosto complementare e integrativa rispetto al Codice. In ogni caso, vorrei sottolineare l’opportunità della presente legislazione almeno per i seguenti motivi: si acquisisce ora anche canonicamente in maniera chiara che questa dimensione è costitutiva della Chiesa; si assume la necessità di un’organizzazione del servizio della carità ecclesiale; la legislazione canonica assume l’importanza dell’aspetto dottrinale di questo servizio, oltre che delle questioni legate alla gestione del personale e delle finanze.
Del resto a Chiesa, in quanto comunità, deve praticare l’amore. Conseguenza di ciò è che l’amore ha bisogno anche di organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato. Da queste frasi si può capire perché, anche in questo settore, si imponga la necessità di un intervento del legislatore. C’è bisogno di organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato. Ci troviamo infatti in un campo in cui ci si può chiedere se l’intervento normativo non sia quasi una contradictio in terminis con la carità. Anche questa critica è stata concretamente rivolta. La carità sembra essere qualcosa di spontaneo, vorrei dire di naturale, e una normativa in proposito potrebbe essere considerata quasi come una inutile barriera allo svilupparsi libero di tante buone iniziative di carità. La legge non è forse qualcosa di limitante, quasi un impedimento ai nostri propositi di bene? La legge può essere combinata con la carità? Qui dobbiamo fare riferimento al significato di “legge” nella Chiesa, e vorrei ribadirlo anche di fronte a questo pubblico. La legge interviene lì dove il rapporto interpersonale va regolato. E va da sé che la nostra esperienza di fede è per sua natura una esperienza interpersonale. Nessuno si dà la fede da solo. Nessuno partecipa da solo alla vita della Chiesa. La stessa fede della Chiesa si è condensata in formule, non solo per garantirsi, ma per essere comunicabile, così come ci ricorda san Paolo: «Vi annuncio quello che anch’io ho ricevuto» (1 Corinti, 15).
Così anche il campo della carità è un campo in cui dall’inizio si manifesta un carattere comunitario; basti pensare alla creazione dei primi diaconi. Proprio per questo carattere comunitario della fede cattolica nelle sue diverse espressioni è importante individuare dei caratteri che consentano a tutti di accedere a quel tesoro di fede e di carità che con il battesimo ci è stato dato. Dunque quando entra in gioco la comunità, e dunque il rapporto tra le persone, subentra anche la dimensione giuridica, che per natura tale rapporto deve regolare. Ma questo non è contro l’efficacia della carità, ma proprio per rendere più incisiva e più testimoniale la nostra carità. I vari interventi a salvaguardia dell’identità cattolica degli organismi di carità non devono essere visti come una inutile coartazione, ma come una purificazione che ci aiuta a rendere sempre migliore il nostro specifico servizio.
Va da sé che il diritto non considera la carità nella sua valenza di virtù morale, ma in quanto affetta l’ordine della giustizia, cioè del cuique suum all’interno di una comunità. Piuttosto dal carattere costitutivo del servizio della carità per la vita della Chiesa ne devono discendere precise conseguenze anche per il diritto canonico.
Di per sé, il testo menziona esplicitamente i destinatari di questa legge. Si tratta tuttavia di una legge universale sul servizio della carità nella Chiesa e nel suo specifico sottolinea il ruolo del Vescovo nell’esercizio di questo servizio, anche se non vuole limitare la libera iniziativa dei fedeli. La normativa non ha validità retroattiva, e dunque non tocca tutte quelle situazioni già regolate dal diritto o da statuti specifici, che però, nel futuro, sono tenuti ad adeguarsi alla nuova normativa. Siamo dunque in fase di attuazione.
Ci si è chiesti se tale normativa tocchi anche le Chiese orientali, dato che non vengono nominate esplicitamente, mentre il canone 1492 Codice delle Chiese orientali ricorda che solo in caso di menzione specifica le Chiese orientali diventano soggetto passivo di una normativa universale, con limitate eccezioni. Tuttavia va riconosciuto che il motuproprio Intima Ecclesiae natura si riferisce ripetutamente al Codice delle Chiese orientali in modo parallelo. Dunque in qualche modo il legislatore aveva in mente anche le Chiese orientali nel formulare la norma. D’altro canto, se il servizio della carità è costitutivo per la Chiesa in quanto tale, se ne deduce che la normativa che lo riguarda sia applicabile a tutta la Chiesa. Evidentemente a questa considerazione di fondo si devono imporre dei limiti che vengono dalla peculiarità delle Chiese orientali, per esempio quando si tratta delle competenze riservate al Pontificio Consiglio Cor Unum, o al ruolo delle conferenze episcopali, che devono invece cedere il passo al rispettivo Sinodo dei vescovi.
In funzione dell’applicazione del documento, Helmuth Pree, dell’università di Monaco, ha enumerato sei principi che governano la mens del testo e che devono essere tenuti in conto nella interpretazione e applicazione del testo (Impostazione giuridica del servizio della carità). Ecco i principi: la responsabilità dei pastori in base al carattere costitutivo del servizio della carità; la irrinunciabile salvaguardia dell’identità cattolica di qualsiasi ente o iniziativa caritativa; il rispetto della dovuta autonomia degli enti con fini di carità, secondo l’identità giuridica propria di ciascuno di essi; il rispetto della volontà dei fondatori e degli offerenti; il principio della trasparenza finanziaria; il rispetto della legittima legislazione civile in materia.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, menziono ora uno dei temi cruciali del testo, e cioè a quali organismi esso sia applicabile. Non è facile mettere ordine e, ancor meno, ridurre ad unum, le diverse tipologie che nel concreto il servizio della carità nel corso della storia ha assunto, sia nella denominazione che nella forma canonica. Lo stesso documento in esame utilizza diverse espressioni in proposito: iniziative, iniziative organizzate, opere, fondazioni, organizzazioni, organismo – institutum; quest’ultimo termine è quello prevalente nella parte dispositiva. Non va infine dimenticato che negli ultimi decenni stanno prendendo sempre più piede ong di ispirazione cattolica, e questo fenomeno è dovuto anche ad una presenza più forte di iniziative cattoliche in ambito internazionale e sulle quali non c’è molta chiarezza dal punto di vista canonico. In ogni caso, come sappiamo, attualmente il codice di diritto canonico prevede due tipologie di persone giuridiche, le associazioni e le fondazioni (canone 115 § 1), laddove nel primo caso prevale l’aspetto personale, nel secondo quello dei beni. In ambito caritativo abbiamo a che fare normalmente con situazioni miste.
Neppure nel mondo Caritas la situazione è uniforme, dato che per esempio per ragioni storiche in Italia Caritas italiana è una fondazione, mentre nei paesi di lingua francese le rispettive Caritas hanno piuttosto carattere associativo. Oggettivamente mi sembra — ma siamo nel campo del de iure condendo — che le sole due figure siano abbastanza limitanti, e prova ne è la difficoltà di trovare una denominazione chiara nel campo della carità.
L'Osservatore Romano