venerdì 16 ottobre 2015

«La comunione ai risposati non tocca la dottrina ma la disciplina»

Padre Giovanni Cavalcoli

sopra: padre Giovanni Cavalcoli, domenicano
Anche al Sinodo è il metodo che fa la differenza
di Stefano Fontana

Quanto è importante il metodo in un Sinodo? La lettera dei 13 cardinali al Papa riguardava problemi di metodo. Solo questioni procedurali? Tecniche? O, peggio, di schieramento e tattiche? Vale la pena, forse, esaminare più a fondo la questione del metodo di questo Sinodo, proprio prendendo spunto dalla lettera cardinalizia. Gli storici del Vaticano II hanno ben messo in luce tutta l'importanza che ebbero le questioni procedurali per l'esito, umanamente parlando, del Concilio. Ci furono volute forzature al regolamento e molti furono i protagonisti che svolsero questo ruolo proprio operando sul metodo e le procedure. La questione non è quindi da sottovalutare.
È del tutto evidente che su questo piano questo Sinodo sulla famiglia è stato una vera novità. Unmetodo completamente nuovo che in qualche caso ha sollevato delle domande.E non solo in quest'ultima fase in cui molti si chiedono, per esempio, cosa dovranno votare i Padri, se un documento in blocco oppure delle proposizioni. Tutti vedono che non sono domande peregrine, dato che le diverse risposte comportano esiti diversi del Sinodo stesso. Dopo le esperienze della Relatio post disceptationem e dell'Instrumentum laborisvotare un testo in blocco viene percepito come molto rischioso. La decisione di affidare al cardinale Kasper la lezione introduttiva ai cardinali è stata la prima novità metodologica, non priva di conseguenze. Da allora si sono formati  come due partiti, nonostante il Sinodo, come ha detto il Papa, non sia un parlamento politico. 
Inoltre, la riflessione si è concentrata attorno ad un unico nucleo tematico - quello della comunione ai divorziati risposati civilmente - con il rischio di fagocitare tutti gli altri. La divisione in due fasi straordinaria e ordinaria è pure stata una assoluta novità metodologica densa di conseguenze. Il Sinodo straordinario non aveva una funzione deliberativa, però ha votato un documento che ha senz'altro influito sul Sinodo ordinario. La lunghezza della fase sinodale ha dato spazio a molteplici esternazioni che hanno creato un clima confuso e la decisione di non rendere pubblici gli interventi dei Padri, diversamente dal passato, ha alimentato la possibilità di ricostruzioni non sempre precise. Ora si aggiunge l'incertezza su cosa si dovrà votare e sulla composizione della segreteria che scriverà la relazione finale, incertezze però rafforzate dalle precedenti incertezze metodologiche. 
Qualcuno si è chiesto se non fosse stato possibile l'adozione di un metodo che non permettesse diinserire in un documento ufficiale affermazioni apertamente contrarie alla dottrina. Il metodo dovrebbe anche garantire che la discussione avvenga dentro la dottrina e non fuori di essa, come avviene nei parlamenti politici che non hanno dottrina. La questione del metodo ha quindi caratterizzato tutta la fase sinodale e non solo a partire dalla recente lettera dei 13 cardinali e ha contribuito a determinare l'incertezza in questo Sinodo. Al Concilio chi forzava le procedure era soprattutto l'ala dell'innovazione.
Credo che un motivo fosse l'idea che la cosa importante non fosse tanto influire sui testi finali quanto innescare dei processi reali conseguenti al Concilio inteso come evento. Le incertezze procedurali di questo Sinodo potranno forse non influire sui documenti finali, ma intanto hanno aperto molte fessure da cui sono uscite suggestioni che hanno già provocato molti effetti nella mentalità e nella prassi di sacerdoti e fedeli. Le incertezze procedurali possono avere questi effetti, ecco perché non sono mai solo procedurali.
*Se passasse la dottrina Kasper sull’eucarestia ai divorziati, bisognerebbe cambiare il Vangelo
di Francesco Agnoli

Nel fervente dibattito sulla comunione ai divorziati risposati inaugurata dal cardinal Kasper nel sinodo 2014 si rischiano di perdere, anche da parte dei credenti, i termini del discorso. Che sono in verità più semplici di quanto sembra. Con l’avvento di Cristo, viene restaurato il disegno originario del Creatore: quello per cui uomo e donna, maschio e femmina sono chiamati a divenire «un solo corpo e un solo spirito». Nell’Antico Testamento Dio permette la possibilità del ripudio, ma solo «per la durezza del vostro cuore». Nel Nuovo questa possibilità viene esclusa, e viene affermata senza indugi l’indissolubilità del matrimonio. 
Così il cristianesimo propone, per la prima volta nella storia, l’ideache l’amore fedele di Cristo nei confronti degli uomini, l’amore di Cristo per la Chiesa, e l’Amore che unisce le tre persone della Trinità, abbia il suo corrispettivo, diciamo così, nella famiglia umana. Si tratta di un messaggio nuovo sia per gli ebrei, sia, ancora di più, per i pagani. Gli storici ci ricordano che all’epoca degli apostoli, e ancora di più nei tre secoli successivi, il divorzio era, nella Roma imperiale, diffusissimo. Anche in ragione del fatto che poteva essere richiesto non più solo dall’uomo, attraverso il ripudio, come nel passato, ma anche dalla donna. Il grande Seneca, pressoché contemporaneo di Gesù, scrive che ormai le persone «divorziano per sposarsi e si sposano per divorziare». Giovenale, nel I secolo dopo Cristo, ricorda il nome di una donna che si è sposata 8 volte in 5 anni, mentre Marziale descrive la crisi del matrimonio contemporaneo citando Telesilla, con i suoi 10 mariti. 
Possiamo immaginare, alla luce di queste brevi considerazioni, quanto potesse essere difficile per icristiani comunicare questa loro visione del matrimonio. Eppure, per costoro, essa era indissolubilmente legata al comandamento dell’amore portato da Cristo. Se, infatti, tutta l’antica legge si riassume nel comandamento dell’amore, questo il ragionamento, allora non è data altra possibilità che viverlo, anzitutto nella vita familiare: viverlo, con le sue gioie e i suoi dolori, le sue soddisfazioni e le sue croci, come Cristo ha insegnato. Per questo per i primi cristiani rompere un matrimonio significava molto semplicemente non vivere l’amore, verso il coniuge e i figli; non vivere l’insegnamento di Cristo, pronto a morire per le persone amate.  Nei secoli questo concetto ha portato all’esclusione dei divorziati risposati dalla comunione eucaristica; esclusione che non è un giudizio definitivo, che nessuno può dare, sulle persone, ma un giudizio su un fatto: la rottura di una comunione voluta da Dio stesso e dagli sposi.
Per la Chiesa chi rompe la comunione con il suo prossimo, non può accedere alla comunionesacramentale. In qualunque modo lo faccia: un assassino, un ladro, anche un uomo che abbia insultato suo fratello, deve prima pentirsi, cambiare vita, per poi accedere all’unione sacramentale. Senza pentimento, dice san Paolo, la sua comunione è sacrilega, perché «non chi mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Il succo del cristianesimo è questo: non si va a Dio, se non attraverso i fratelli; non si è in comunione con Lui, se non lo si è con il proprio prossimo. 
Scrive l’evangelista Matteo: «Se stai per presentare la tua offerta all’altare, e là ti ricordi che tuofratello ha qualcosa  contro di te, lascia là il tuo dono, davanti all’altare, e va’ prima a riconciliarti col tuo fratello. Poi torna a offrire il tuo dono» (Matteo 5,23-24). Prima di accedere alla comunione eucaristica, dunque, la Chiesa vuole che il legame con il nostro prossimo sia ricostituito. Un padre che abbandoni la moglie e i figli, per andare con un’altra donna, lasciando moglie e figli nella disperazione,  rompe la comunione con le persone a lui più prossime. Viola il comandamento dell’amore, distaccandosi violentemente da Dio Amore. Per questo la Chiesa gli ricorda che, senza pentimento e cambiamento di vita, non gli è lecito accedere al sacramento dell’unità, all’incontro con il Dio che si è fatto prossimo all’uomo, perché l’uomo si facesse davvero prossimo ai suoi fratelli.
Se la tesi del cardinal Kasper passasse, non solo bisognerebbe cancellare dal Vangelo i passi sulmatrimonio, ma bisognerebbe abolirne lo spirito: non si va a Dio, che è Amore e Unità, se non tramite i fratelli, quelli che ci sono accanto. Non si va all’altare del Dio fedele, dopo aver tradito la fedeltà promessa e dovuta a coloro che abbiamo di più prossimi, il coniuge e i propri figli. Ciò non significa che, non concedendo la comunione ai divorziati che vivono un rapporto anche carnale con una persona che non sia il coniuge, la Chiesa li abbandona o li considera, cristianamente parlando, “persi”. Anche questo sarebbe in contrasto con l’insegnamento evangelico. E allora fare cosa? Ci pensino pure, i padri sinodali, senza scorciatoie, ché la strada intrapresa da Cristo, la strada della croce, non è stata quella di dire che il peccato non esiste, ma quella di morire per noi peccatori. 


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Chiarezza e onestà: Cavalcoli sui divorziati risposati


L’intervista comparsa oggi su Vatican Insider è di grande importanza. Avevo già notato l’aperta censura che Cavalcoli stava subendo, da molti mesi, sui siti che normalmente erano abituati a citarlo con abbondanza. Soprattutto su due punti questo testo deve essere apprezzato:
a) per la chiarezza con cui distingue tra livello dottrinale e livello disciplinare. Dove molti fanno confusione, Cavalcoli porta luce e chiarezza;
b) per la cura con cui ragiona sul “peccato” riferito ai divorziati risposati, uscendo dalla prospettiva chiusa e regressiva di una “condizione irreversibile” e di uno “stato permanente” e recuperando la natura di “atto” del peccato stesso.
La unità di questi due punti consente di concepire un ampio spazio di libertà e di discrezione per la azione pastorale, fedele alla tradizione, ma non costretta alla ripetizione del medesimo.
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Intervista con il teologo domenicano Giovanni Cavalcoli: «Il concedere o non concedere la comunione entra nel potere della pastorale della Chiesa e nelle norme della liturgia, che sono stabilite dalla Chiesa secondo la sua prudenza». Bisogna evitare sia «la rigidezza di un conservatorismo rigorista» sia «il modernismo storicista e lassista». Non esistono «condizioni peccaminose», perché «il peccato è un atto, non è una condizione, né è uno stato permanente»

ANDREA TORNIELLI
CITTÀ DEL VATICANO
«Il concedere o non concedere la comunione entra nel potere della pastorale della Chiesa e nelle norme della liturgia, che sono stabilite dalla Chiesa secondo la sua prudenza», l’eventuale ammissione a determinate condizioni e in determinati casi dei divorziati risposati ai sacramenti non tocca la dottrina né la sostanza del matrimonio e dell’eucaristia. Lo afferma in questa intervista con Vatican Insider il domenicano padre Giovanni Cavalcoli, filosofo metafisico e teologo dogmatico, docente emerito di metafisica nello Studio Filosofico Domenicano di Bologna e di Teologia Dogmatica nella Facoltà Teologica di Bologna, membro ordinario della Pontifica Accademia di Teologia e condirettore della rivista telematica l’Isola di Patmos (isoladipatmos.com).

C’è chi afferma che qualsiasi cambiamento nella disciplina sacramentale riguardante i divorziati risposati rappresenterebbe un’«eresia» o comunque un attacco al cuore della dottrina dell’indissolubilità matrimoniale. È così?

«La disciplina dei sacramenti è un potere legislativo che Cristo ha affidato alla Chiesa, affinché essa, nel corso della storia e nel variare delle circostanze, sappia amministrare i sacramenti nel modo più conveniente e più proficuo alle anime e nel contempo nel rispetto assoluto alla sostanza immutabile del sacramento, così come Cristo l’ha voluta. L’attuale disciplina che regola la pastorale e la condotta dei divorziati risposati è una legge ecclesiastica, che intende conciliare il rispetto per il sacramento del matrimonio, la cui indissolubilità è un elemento essenziale, con la possibilità di salvezza della nuova coppia. La Chiesa non può mutare la legge divina che istituisce e regola la sostanza dei sacramenti, ma può mutare le leggi da lei emanate, che riguardano la disciplina e la pastorale dei sacramenti. Dobbiamo quindi pensare che un eventuale mutamento dell’attuale regolamento sui divorziati risposati, non intaccherà affatto la dignità del sacramento del matrimonio, ma anzi sarà un provvedimento più adatto, per affrontare e risolvere le situazioni di oggi».

Concedere, in determinati casi e a determinate condizioni (per esempio dopo un percorso penitenziale, o nel caso del coniuge abbandonato, etc.) la comunione ai divorziati che vivono una seconda unione tocca la disciplina o la sostanza del sacramenti del matrimonio e dell’eucaristia?

«Tocca chiaramente la disciplina e non la sostanza. Per un cattolico è assolutamente impensabile che un sinodo sotto la presidenza del Papa possa compiere un attentato alla sostanza di qualunque sacramento. Il concedere o non concedere la comunione entra nel potere della pastorale della Chiesa e nelle norme della liturgia, che sono stabilite dalla Chiesa secondo la sua prudenza, che è sempre rispettabile, benché non infallibile. Da qui il mutamento o l’abrogazione delle leggi della Chiesa».
Lei ha scritto: il dogma non può cambiare mentre le disposizioni pastorali possono mutare. Che cosa significa, nel caso in questione?

«Significa che la Chiesa in varie occasioni solenni, per esempio al Concilio di Trento o al Concilio Vaticano II, o nell’insegnamento di alcuni Papi, come Pio XI o San Giovanni Paolo II, ha definito autorevolmente l’essenza del sacramento del matrimonio e dell’eucaristia. È chiaro che questi insegnamenti, che riflettono la stessa Parola di Dio, così come ci è stata insegnata dal divino Maestro, non possono mutare. Invece, lo stabilire le circostanze, le condizioni, il come, il dove, il quando, l’a chi amministrare i sacramenti, Cristo lo ha affidato alla responsabilità dell’autorità ecclesiastica nelle leggi canoniche, come nelle direttive e norme pastorali o disciplinari a tutti i livelli, dal Papa, alla Santa Sede, fino ai vescovi. La Chiesa, quindi, è infallibile quando riconosce, codifica e interpreta la legge divina, si tratti della legge morale naturale o rivelata; ma nel momento in cui emana leggi, che ne dispongono la loro applicazione nella varietà o accidentalità delle circostanze storiche o in casi particolari, queste leggi assumono un valore semplicemente contingente, relativo e temporaneo, per cui, al sopravvenire di nuove circostanze o per una migliore conoscenza della stessa legge divina, richiedono di essere mutate, abrogate, corrette o migliorate,  s’intende sempre per una nuova disposizione dell’autorità. La legge ecclesiastica dà determinatezza all’indeterminatezza della legge divina, si fonda su di essa e ne è una conseguenza nell’ordinare la prassi concreta. Tuttavia il suo nesso con la legge divina non ha la necessità logica assoluta che possiedono, in un sillogismo, le conseguenze rispetto alle premesse, sicché un mutamento nelle conclusioni comporterebbe un mutamento e quindi una falsificazione nelle premesse o nei principi. Invece il detto nesso è solo di convenienza, per quanto in coerenza e armonia con la legge divina, in modo simile a quello che si può dare tra una meta e i mezzi per conseguirla. La meta può essere fissa e irrinunciabile, ma i mezzi possono mutare ed essere diversi. La legge della Chiesa è un mezzo per applicare la legge di Cristo. Questa è assoluta e immutabile; la legge della Chiesa, per sua stessa natura e per volontà di Cristo, per quanto illuminata e animata dalla fede, resta pur sempre una legge umana, con i limiti propri di questa. Occorre quindi rispettare scrupolosamente la natura di questo nesso, evitando da una parte la rigidezza di un conservatorismo rigorista, che rifiuta il cambiamento della legge ecclesiastica in nome dell’immutabilità della legge divina e, dall’altra, il modernismo storicista e lassista, che, col pretesto della mutabilità della legge ecclesiastica e del suo dovere di tener conto della modernità e della debolezza umana, annacqua e relativizza la legge del Vangelo».

Leggendo alcune affermazioni anche in relazione al dibattito sinodale, si ha l’idea che la Tradizione venga quasi ipostatizzata e fissata come fosse un testo immutabile, sulla base del quale ci si arroga poi il diritto di giudicare tutti, compreso il Papa, facendogli l’esame di «cattolicità». Può spiegarci che cos’è la Tradizione?

«La Sacra Tradizione, come dice la parola, è la trasmissione orale e fedele del dato rivelato, è la predicazione apostolica della Parola di Dio nel corso della storia, è un Magistero vivente, assistito dallo Spirito Santo, trasmissione che Cristo ha affidato agli apostoli e ai loro successori sotto la guida di Pietro, di generazione in generazione, fino a oggi, fino a Papa Francesco e fino alla fine del mondo. La Sacra Tradizione, insieme con la Sacra Scrittura, è la fonte della Rivelazione, ossia della dottrina della fede cattolica, riassunta dal Credo, che ci viene interpretata e insegnata dal Magistero della Chiesa sotto la guida del Papa. Certamente la Tradizione contiene la dottrina immutabile del Vangelo ed è criterio assoluto della verità della fede, ma insieme e congiuntamente alla Scrittura nell’interpretazione che ne dà la Chiesa sotto la guida di Pietro. Non è quindi lecito il metodo di certi cattolici di appellarsi direttamente alla Tradizione per criticare il Magistero del Papa e della Chiesa, come per esempio le dottrine del Concilio Vaticano II, perché il Magistero della Chiesa, per volere stesso di Cristo, è custode supremo, infallibile e insindacabile della Tradizione e quindi non ha senso voler correggere il Papa o il Magistero in nome della Tradizione, la quale, per la scorrettezza di questa operazione, viene con ciò stesso falsificata. Inoltre, bisogna tener presente che i dati della Tradizione sono certo in se stessi immutabili, essendo Parola di Dio; ma la Chiesa e quindi tutti noi sotto la guida della Chiesa stessa, per esempio dei Concili, progrediamo verso una sempre migliore conoscenza di quei medesimi dati. E quindi, in tal senso, si può e si deve parlare, come disse il beato Paolo VI, di uno “sviluppo” della Tradizione, che non ha nulla a che vedere con un impensabile mutamento o cambiamento di senso dei suoi contenuti, ma si riferisce solamente al progresso della conoscenza che ne abbiamo.

Può fare degli esempi di approfondimenti avvenuti nel corso della storia della Chiesa che hanno mutato la disciplina sacramentale o sviluppato la dottrina sul matrimonio e la famiglia?

«Per quanto riguarda il sacramento della penitenza, la Chiesa è passata dalla prassi dei primi secoli di una sola celebrazione nel corso della vita, alla raccomandazione attuale della confessione frequente, che risale alla riforma tridentina. Nei primissimi secoli le seconde nozze erano sconsigliate. Nel secolo XVII il sacramento dell’ordine non poteva esser conferito a soggetti di razza mista. La pratica comune della comunione quotidiana risale solo ai tempi di San Pio X. Fino ai tempi di San Pio X esisteva la figura giuridica dell’”haereticus vitandus”. Il Magistero presenta per la prima volta l’atto coniugale come “segno e incentivo all’amore” solo nella “Humanae vitae” di Paolo VI. Gli impedimenti giuridici al matrimonio in passato erano diversi da quelli di oggi. Paolo VI ha abolito i cosiddetti “ordini minori”, un tempo necessari per accedere al sacerdozio. Solo con la riforma conciliare alle donne sono consentiti ministeri liturgici un tempo riservati solo agli uomini. Fino alla riforma conciliare, il sacramento dell’unzione degli infermi, detto significativamente “estrema unzione”, veniva dato solo ai moribondi. Oggi è sufficiente l’anzianità avanzata o la malattia grave, per cui può essere facilmente reiterato. Il Papa stesso col suo recente Motu proprio ha modificato il regolamento delle cause di nullità del matrimonio».
La condizione del divorziato che vive una seconda unione è di per sé peccaminosa?
«Non esistono “condizioni peccaminose”, perché il peccato è un atto, non è una condizione, né è uno stato permanente. L’atto del peccato può essere prolungato nel tempo, come può avere per sua essenza una durata temporale (per esempio un furto in una banca); ma, trattandosi di un atto della volontà, può essere interrotto in qualunque istante e comunque cessa entro un certo lasso di tempo, una volta che l’atto è compiuto. Quello che è permanente in noi per tutta la vita, anche nei migliori, è la tendenza a peccare, conseguenza del peccato originale, per la quale pecchiamo spesso almeno leggermente o venialmente. Ma questa tendenza, con la grazia divina e la buona volontà può, entro una certa misura, esser limitata o tenuta a freno, così da poter evitare almeno il peccato mortale. Il problema dei divorziati risposati è che l’adulterio, con l’aggravante del concubinato, è peccato mortale. Per cui è molto facile che la coppia, unendosi, cada in peccato mortale. Tuttavia è possibile il caso di una coppia, che si trovi in una situazione oggettiva e insuperabile, dalla quale, per vari motivi, non possa uscire per tornare allo stato precedente: per esempio, il coniuge precedente ha figli con un altro, o la nuova coppia ha figli. Certo, dopo l’atto del peccato, se non interviene il rimprovero della coscienza e il pentimento, anche cessato l’atto, resta uno stato di colpa. In questo caso la volontà resta deviata ed ha bisogno di essere raddrizzata, cosa che può e deve fare la stessa volontà, sotto l’impulso della grazia. E questo può essere ottenuto grazie al perdono divino, quale che sia la situazione oggettiva, nella quale si trova il peccatore, fosse pure quella del divorziato risposato. Esistono a volte condizioni nelle quali è facile peccare, perché costituiscono forti spinte od occasioni praticamente inevitabili di peccato. Tra le condizioni di questo tipo c’è certamente quella dei divorziati risposati, i quali vivono in un’unione adulterina, legati uno dei due o tutti e due, come si suppone, a un precedente legittimo matrimonio. In passato la Chiesa ha dato diposizioni pastorali atte a consentire a queste coppie di mantenersi in grazia di Dio, pur essendo escluse dai sacramenti. Esse possono ottenere il perdono dei peccati direttamente da Dio, anche senza accedere al sacramento della penitenza. Oggi la questione dibattuta è se il consentir loro di accostarsi alla Santa Comunione può servire a loro per l’aumento della grazia e la difesa contro il peccato, oppure se può crear scandalo e turbamento tra i fedeli».
Nella relazione introduttiva del Sinodo tenuta dal cardinale Erdö si è citato l’«Instrumentum laboris» là dove si distingue tra malizia oggettiva – o difformità tra il progetto di Cristo – e le contingenze che diminuiscono l’imputabilità dell’atto. Potrebbe essere questa una via per arrivare a delle concessioni non come legge generale ma come attenzione ai casi particolari?

«Sì, in quanto, nell’ipotesi da verificarsi con attenzione, che la coppia si trovi in una situazione del tipo di cui parlavo nella risposta precedente, i due sarebbero esposti in continuazione alla pressione di un’occasione o spinta inevitabile del peccato; per cui si potrebbe ammettere certamente l’esistenza della colpa soggettiva, oltre alla malizia oggettiva del peccato, ma con attenuazione dell’imputabilità a causa della forte occasione inevitabile, che vince la resistenza di una buona volontà contraria. Per cui il volontario, tipico dell’atto peccaminoso, in questo caso resta diminuito a causa della forza soverchiante della tentazione. Naturalmente anche nell’ipotesi di imputabilità attenuata, anche questa colpa dev’essere espiata grazie a un continuo e perseverante cammino di conversione e di penitenza, che potrebbe essere indicato dalla Chiesa stessa».