giovedì 13 novembre 2014

Comunione ai divorziati?




Ma prima serve la confessione 
 di Lorenzo Bertocchi
Sul blog della rivista cattolica francese L'Homme Nouveau viene pubblicata la risposta che la Congregazione della Dottrina della Fede ha inviato, lo scorso 22 ottobre 2014, a un prete francese. Firmata dal Segretario della congregazione, monsignor Luis Ladaria, sj, questa risposta riguarda un tema di grande attualità: un confessore può dare l'assoluzione a un penitente che, essendo sposato religiosamente, ha contratto una seconda unione dopo il divorzio?
La domanda posta dal sacerdote francese è cruciale, basti pensarealla discussione che ha animato il recente Sinodo sull'accesso al sacramento dell'eucaristia da parte dei divorziati risposati. L'abbé Claude Barthe, commentando il fatto, fa giustamente notare che questa domanda ha il pregio di spostare la questione a monte. Perché, ovviamente, il sacramento della penitenza precede quello dell'eucaristia, a meno che non si voglia derubricare il peccato dalla dottrina cattolica. Di seguito riportiamo interamente una nostra traduzione della risposta della congregazione della Dottrina della Fede (clicca qui). 
«Non possiamo escludere a priori i fedeli divorziati risposati da un cammino penitenziale che porti alla riconciliazione sacramentale con Dio e quindi alla comunione eucaristica. Il Papa Giovanni Paolo II nella sua Esortazione Apostolica Familiaris Consortio (n°84) ha considerato questa possibilità e ne ha precisato le condizioni: “La riconciliazione nel sacramento della penitenza - che aprirebbe la strada al sacramento eucaristico - può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti a una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio. Ciò comporta, in concreto, che quando l'uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione dei figli - non possono soddisfare l'obbligo della separazione, “assumono l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi”.  (cfr. anche Benedetto XVI, Sacramentum caritatis, n°29).
Il cammino penitenziale da intraprendere deve considerare i seguenti elementi: 1) verificare la validità del matrimonio religioso nel rispetto della verità, evitando di dare l'impressione di una forma di “divorzio cattolico”; 2) vedere eventualmente se le persone, con l'aiuto della grazia, possono separarsi dai loro nuovi partner e riconciliarsi con quelli da cui si sono separati; 3) invitare le persone divorziate risposate, che per gravi motivi (per esempio i bambini) non possono separarsi dai loro congiunti, a vivere come “fratello e sorella”.
In ogni caso l'assoluzione può essere concessa solo se c'è la certezza di una vera contrizione, vale a dire “il dolore interiore e la riprovazione del peccato che è stato commesso, con la risoluzione di non peccare più” (cfr. Concilio di Trento, Dottrina sul sacramento della Penitenza, c.4). In questa linea non si può assolvere validamente un divorziato risposato che non prenda la ferma risoluzione di “non peccare più” e quindi si astenga dagli atti proprio dei coniugi, e facendo in questo senso tutto quello che è in suo potere.”»
Ogni commento appare superfluo, la risposta è ineccepibile. Con il pregio della chiarezza. Troppo dura? Non sembra, anche perché, ricordiamolo, è la risposta a una domanda precisa di un sacerdote che chiede come deve comportarsi in una certa situazione. Nel contesto della discussione sinodale sull'ammissione all'eucaristia dei divorziati risposati qui si piantano paletti ben fermi e inamovibili: attraverso un cammino penitenziale che prevede passaggi precisi (vedi i punti 1, 2 e 3 della risposta firmata da monsignor Ladaria), il penitente può essere assolto, e quindi accedere alla comunione eucaristica, solo dopo aver accertato il dolore e la riprovazione per la situazione peccaminosa di divorziato-risposato, con il proposito di “non peccare più”.

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Comunione ai divorziati risposati? 

di GELSOMINO DEL GUERCIO 
I divorziati risposati potranno accedere alla Comunione? E' possibile pensare ad un percorso di penitenza che li re-indirizzi verso il Corpo di Cristo? La discussione che si è aperta durante il Sinodo ha destato non poche polemiche e opinioni differenti tra vescovi e cardinali. Ma è una discussione che ha un fondamento storico? E sopratutto avrà un seguito concreto nella seconda parte dei lavori sinodali previsti nel 2015? 

I MATRIMONI CRISTIANI
Innanzitutto c'è da fare una premessa. La Chiesa parla dei matrimoni cristiani. Cioè, se due cristiani vogliono sposarsi cristianamente lo fanno attraverso la legge della Chiesa a cui appartengono

La teologia cattolica, seguendo Sant’Agostino, vede l’indissolubilità, sia in senso legale che spirituale, come un vincolo (sacramentum) che lega i due sposi l’uno all’altro in Cristo per tutta la vita. Ma può darsi che in un matrimonio per qualche eventualità si arrivi al divorzio. 

A quel punto subentrano tre opzioni. La prima: se il divorziato non vuole risposarsi allora, in quanto cristiano, può continuare a prendere la Comunione. La seconda: se il matrimonio viene dichiarato nullo al termine di un processo canonico, le due persone sono libere di risposarsi in chiesa e possono accedere regolarmente alla Comunione. La terza: quando il divorziato si risposa o intende risposarsi commette un adulterio. Non può avvicinarsi alla Comunione ma solo ad altri sacramenti come penitenza, unzione degli infermi. Dunque è quest'ultimo il caso sotto la lente dei padri sinodali, non gli altri due.  

LA REMISSIONE DEI PECCATI
Ci sarebbe un parallelo nel tempo sulla possibilità di tornare a ricevere i sacramenti in una situazione "particolare", come quella che vivono i divorziati che vogliono risposarsi o si sono già risposati in Comune. 

Nei primi secoli, nei confronti dei cristiani che volevano vivere la loro vita "cristianamente", ma che per una serie di circostanze non potevano farlo, si ipotizzava una remissione dei peccati, attraverso la quale "accedevano" alla vita cristiana e dunque ai sacramenti. La realtà del tempo, per queste persone, portava ad una prassi di allontanare il battesimo, di posticiparlo al massimo durante la vita, proprio per consentire fino in fondo questa remissione, a volte fino alla morte stessa. Questo è un esempio di percorso storico che porta ad una prassi misericordiosa nei confronti di alcuni cristiani. 

In particolare, per ciò che riguarda il sacramento della comunione ai cristiani divorziati e risposati, il cardinale Walter Kasper ne "Il Vangelo della famiglia" cita Giovanni Cereti, autore di "Divorzio, nuove nozze e penitenza nella Chiesa primitiva Dehoniane". Kasper sostiene che «ci sono buone ragioni per credere» che il canone 8 del Primo Concilio Ecumenico, tenutosi a Nicea nel 325 d.C., abbia confermato una pratica pastorale «di tolleranza, clemenza e pazienza» già esistente nella Chiesa antica nei confronti dei cristiani divorziati e risposati.

John Rist in "Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e Comunione nella Chiesa cattolica", precisa: «Sebbene tra gli antichi cristiani le seconde nozze, vivente il coniuge, fossero di norma proibite e si negasse la comunione a chi se ne rendesse responsabile, esistevano nella prassi eccezioni limitate ma evidenti che, tuttavia, erano quasi invariabilmente condannate. Anche se non conosciamo le ragioni di queste eccezioni, sulle quali possiamo solo speculare, possiamo senz’altro essere certi che si tratti, appunto, di eccezioni e che come tali vadano considerate – perché i cristiani dell’antichità vedevano qualsiasi comportamento “misericordioso” verso i divorziati risposati come direttamente opposto agli insegnamenti di Cristo stesso».

IL CASO ORTODOSSO
Oggi nella diverse Chiese cristiane esiste una prassi di accoglienza in certi casi di separazione e divorzio che, tramite un rito penitenziale, riammette queste persone alla Comunione e agli altri sacramenti. Nella fattispecie, questo esiste attualmente nella chiesa cristiana ortodossa, seguendo il principio della oikonomia. 

Nel dettaglio, mons. Nicola Bux, nella postfazione che ha scritto per l'ultima opera di mons. Antonio Livi, teologo e filosofo della Pontificia Università Lateranense, dedicata agli scritti e discorsi del cardinale Giuseppe Siri (1906-1989), sostiene che «la Chiesa ortodossa è disposta a tollerare le seconde nozze di persone il cui vincolo matrimoniale sia stato sciolto da essa, non dallo Stato, in base al potere dato da Gesù alla Chiesa di “sciogliere e legare”, e concedendo una seconda opportunità in alcuni casi particolari (tipicamente, i casi di adulterio continuato, ma per estensione anche certi casi nei quali il vincolo matrimoniale sia divenuto una finzione). È prevista, per quanto scoraggiata, anche la possibilità di un terzo matrimonio. Inoltre, la possibilità di accedere alle seconde nozze, nei casi di scioglimento del matrimonio, viene concessa solo al coniuge innocente»

Le seconde e terze nozze, a differenza del primo matrimonio, sono celebrate tra gli ortodossi con un rito speciale, definito “di tipo penitenziale”. Poiché nel rito delle seconde nozze mancava in antico il momento dell'incoronazione degli sposi – che la teologia ortodossa ritiene il momento essenziale del matrimonio – le seconde nozze non sono un vero sacramento, ma, per usare la terminologia latina, un "sacramentale", che consente ai nuovi sposi di considerare la propria unione come pienamente accettata dalla comunità ecclesiale. Il rito delle seconde nozze si applica anche nel caso di sposi rimasti vedovi. La non sacramentalità delle seconde nozze trova conferma nella scomparsa della comunione eucaristica dai riti matrimoniali bizantini, sostituita dalla coppa intesa come simbolo della vita comune. 

VISIONI CONTRASTANTI SULL'OIKONOMIA
L'arcivescovo Cyril Vasil, segretario della congregazione vaticana per le Chiese orientali, in "Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e Comunione nella Chiesa cattolica" (Cantagalli) ha evidenziato che potrebbe non essere possibile determinare una “posizione ortodossa” uniforme sul divorzio e sulle seconde nozze, e quindi anche sull’oikonomiaNel migliore dei casi, egli teme, si potrebbe parlare di pratiche all’interno di una data Chiesa ortodossa – sebbene anche qui le pratiche non siano sempre coerenti –, oppure si potrebbe parlare della posizione condivisa da alcuni vescovi, o del punto di vista di un particolare teologo. Tra i vescovi e i teologi ortodossi orientali ci sono infatti aperti disaccordi sulla teologia e il diritto riguardanti queste questioni.

Il cuore del problema, sostiene mons. Vasil, è la questione dell’indissolubilità del matrimonio. Gli autori ortodossi orientali evitano il senso legale di questo vincolo, e vedono l’indissolubilità del matrimonio unicamente in termini di vincolo spirituale. Come è stato affermato, le autorità ortodosse di solito interpretano Matteo 5,32 e 19,9 come un permesso di divorzio in caso di adulterio, ed insistono che ci siano basi patristiche per questa prassi. Se c’è un punto di vista comune tra vescovi e teologi ortodossi orientali, è proprio questo.Ma da questo punto in avanti, le idee talvolta divergono

Perciò, mentre molti mantengono la posizione relativamente rigorista che divorzio e seconde nozze si possono permettere solo in caso di adulterio, alcuni, come John Meyendorff, suggeriscono che la Chiesa possa concedere un divorzio in quanto la coppia ha rifiutato di accettare la grazia divina offerta nel sacramento del matrimonio. La dottrina dell'oikonomia, è pertanto tutt'altro che lineare e molto controversa. 
sources: ALETEIA