Se non li sposate, i gay vi chiederanno i danni Chiese e sacerdoti fatevi un’assicurazione
«Il dramma della nostra epoca è che la stupidità si è messa a pensare». Parole sante del poeta e drammaturgo Jaen Cocteau valide non solo per la sua di epoca, il Novecento, ma anche per la nostra perché la stupidità è un regno temporale su cui non tramonta mai il sole. I pensatori stupidi – che i colti chiamano tecnocrati – oggi spesso hanno le toghe. Un saggio della loro riflessiva stoltezza lo hanno dato i giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti quando di recente hanno dichiarato diritto costituzionalmente protetto il “matrimonio” omosessuale.
I ben pensanti hanno subito messo le mani avanti rassicurando tutti che i sacerdoti di qualsiasi credo non saranno mai obbligati a celebrare le “nozze” omo. Anche perché in questo caso si spera che l’uomo osi eccome separare ciò che Dio non ha mai unito. Quelli che invece pensano male e proprio per questo hanno spesso ragione, pur non volendola avere, temono che la sentenza della Corte Suprema costringerà molte chiese ad aprire i loro battenti alle coppie omosessuali, proprio perché “sposarsi” una persona dello stesso sesso ora è diventato un diritto addirittura di rango costituzionale. Da qui la domanda. Ma se le chiese si rifiuteranno cosa succederà? Semplice: verranno trascinate in giudizio. Perché se il Papa non giudica i gay, state pur sicuri che i magistrati giudicano gli etero, soprattutto se sacerdoti.
É infatti già accaduto che alcune confessioni religiose fossero bacchettate dalla pubblica autoritàperché non avevano voluto sentire profumo di fiori di arancio nelle loro navate. Ad esempio, la Commissione per i diritti civili dello Iowa ha affermato che non ci si può riparare dietro il diritto di libertà religiosa se la funzione nuziale è aperta a tutti. Il carattere “pubblico” di questa comporterebbe che dovrebbe essere accessibile a ogni persona con qualsiasi orientamento sessuale. Non farlo sarebbe discriminatorio. Nel 2012 un giudice amministrativo del New Jersey dichiarò che illegittimamente un’organizzazione religiosa collegata alla United Methodist Church aveva rifiutato di celebrare delle “nozze” gay. Insomma, la prospettiva di finire davanti ad un giudice per i sacerdoti, le parrocchie, le diocesi e le intere confessioni religiose renitenti al credo gay è alta. È un po’ come con l’Isis: se non ti converti alla nuova religione gay ti tagliano giuridicamente e socialmente la testa.
Se sacerdoti, parrocchie, etc. perdessero il contenzioso – evento anche questo assai probabile – cosa accadrebbe? Come minimo dovrebbero pagare una sanzione pecuniaria. C’è modo di tutelarsi contro questa evenienza, ad esempio, stipulando una polizza assicurativa? Un po’ come quando investi qualcuno e l’assicurazione civile copre i danni? Risponde David Karns, vice presidente di una sezione della Southern Mutual Church Insurance Company, agenzia assicurativa che cura gli interessi di 8.400 chiese. Karns così dichiara: «Abbiamo ricevuto numerose telefonate ed e-mail dopo la sentenza della Corte Suprema sui matrimoni tra persone dello stesso sesso. La preoccupazione principale è se esista o meno una copertura delle responsabilità che possa venire applicata nel caso in cui una chiesa venga citata in giudizio perché si è rifiutata di celebrare un matrimonio omosessuale. La tipologia di contratti che riguardano la responsabilità civile generale non fornisce alcuna copertura per questo tipo di situazione, dato che non ci sono lesioni personali, danni materiali o danni di immagine. Offriamo [solo] una copertura per le spese legali. […] In parole povere: le chiese se la devono cavare da sole». Stessa musica per altre compagnie assicurative. LaBrotherhood Mutual Insurance Company e la Church Mutual Insurance Company per ora hanno solo mandato dei memorandum ai propri clienti per suggerire loro come evitare i contenziosi.
Quando la nave affonda i topi scappano. Prevedibile che le agenzie di assicurazioni facciano un passo indietro, altrimenti dovrebbero esporsi a futuri e sicuri esborsi di denaro per indennizzare chissà da quanti risarcimenti danni. É infatti palesemente falso che in queste cause le coppie gay non chiedano i danni in sede civile. É già accaduto. Il famoso pasticciere dell’Oregon che si era rifiutato di preparare una torta nuziale per una coppia lesbica è stata condannato di recente a pagare 135.000 dollari per danni «emozionali, e per sofferenze mentali e fisiche». In particolare, la coppia aveva lamentato «cattiva digestione» (pur senza aver assaggiato la torta), «pressione alta», «sonno eccessivo», «mal di testa» e «ansia».
Il paradosso di questo scenario aperto dalla sentenza dell’Alta Corte sta nel fatto che dovrebbe essere lo Stato di diritto ad assicurare i diritti costituzionalmente garantiti – tra cui quello di esprimere la propria libertà religiosa - a favore dei cittadini e non le agenzie assicurative. In questo caso, invece, la situazione è ribaltata. Lo Stato ti procura un danno ingiusto facendoti violenza e obbligandoti a compiere una scelta contraria ai tuoi principi e i privati si devono attrezzare per tutelarsi da questi soprusi. É una delle caratteristiche peculiari della tirannia e non è un’iperbole.
Infine, questo scenario aprirà – per dirla sempre alla Cocteau - a conseguenze davvero demenziali. Le collette alla domenica non serviranno più a riparare il tetto della chiesa, ma per pagare la cauzione al reverendo Taylor finito dietro le sbarre. Qualche agenzia si arrischierà a far firmare polizze salatissime i cui premi assicurativi saliranno di classe in classe se, come il guidatore poco virtuoso che compie spesso incidenti, il sacerdote dal pulpito per poca diligenza avrà citato san Paolo quando parla dei sodomiti o il Catechismo della Chiesa cattolica quando tratta dell’omosessualità. L’unica strada, cari sacerdoti, è quella di rimanere fedeli a Cristo e alla sua dottrina, perché questa è la sola polizza che conta. La polizza sulla vita eterna.
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«I diritti individuali non si estendono alle unioni civili»
Caro direttore,
nella risposta ad una lettera di Massimo Introvigne e Alfredo Mantovano, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio ha invitato a prendere atto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 138 del 2010 ha posto il problema/opportunità di "riconoscere" non solo le singole persone bensì le "unioni omosessuali" in quanto "stabile convivenza", il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. La Corte fa riferimento all'art 2 della Costituzione e quindi Tarquinio conclude che «piaccia o non piaccia, insomma non siamo più alla fase della disciplina dei diritti individuali».
Ma nella seduta dell'Assemblea Costituente del 24 marzo 1947 Aldo Moro illustrava l'emendamentoall'art. 2, presentato assieme all'on. Fanfani, di identico contenuto di quello presentato dagli onorevoli comunisti Jotti e Amendola, nella parte in cui il progetto di Costituzione scriveva «la Repubblica italiana garantisce i diritti essenziali agli individui e alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità», sostituendolo con: «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità».
Così Aldo Moro interveniva per illustrare l'emendamento, diventato poi l'art. 2 della Costituzione tutt'ora in vigore: «Abbiamo ubbidito a due diverse esigenze: da un lato, come si notava, si trattava di dare una migliore specificazione ed individuazione di queste formazioni sociali, alle quali vogliamo vedere riconosciuti i diritti essenziali di libertà. E le individuiamo e specifichiamo in questo modo, presentandole come quelle nelle quali si esprime e si svolge la dignità e la libertà dell'uomo. Facendo riferimento all'uomo come titolare di un diritto che trova una sua espressione nella formazione sociale, noi possiamo chiarire nettamente il carattere umanistico che essenzialmente spetta alle formazioni sociali che noi vogliamo vedere garantire in quest’articolo della Costituzione. E da un altro punto di vista, il parlare in questo caso di diritti dell'uomo, sia come singolo, e sia nelle formazioni sociali, mette in chiaro che la tutela accordata a queste formazioni è niente altro una ulteriore esplicazione, uno svolgimento dei diritti di autonomia, di dignità e libertà che sono stati riconosciuti e garantiti in questo articolo costituzionale all'uomo come tale. Si mette in rilievo cioè la fonte della dignità, dell'autonomia e della libertà umana, espressione dei diritti essenziali dell'uomo, e come tali devono essere valutate e riconosciute. In questo modo noi poniamo un coerente svolgimento democratico; poiché lo Stato assicura veramente la sua democraticità, ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell'uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società che non si esaurisce nello Stato. La libertà dell'uomo è pienamente garantita, se l'uomo è libero di formare degli aggregati sociali e di svilupparsi in essi. Lo Stato veramente democratico riconosce e garantisce non soltanto i diritti dell'uomo isolato, che sarebbe in realtà una astrazione, ma i diritti dell'uomo associato secondo una libera vocazione sociale».
Così Aldo Moro interveniva per illustrare l'emendamento, diventato poi l'art. 2 della Costituzione tutt'ora in vigore: «Abbiamo ubbidito a due diverse esigenze: da un lato, come si notava, si trattava di dare una migliore specificazione ed individuazione di queste formazioni sociali, alle quali vogliamo vedere riconosciuti i diritti essenziali di libertà. E le individuiamo e specifichiamo in questo modo, presentandole come quelle nelle quali si esprime e si svolge la dignità e la libertà dell'uomo. Facendo riferimento all'uomo come titolare di un diritto che trova una sua espressione nella formazione sociale, noi possiamo chiarire nettamente il carattere umanistico che essenzialmente spetta alle formazioni sociali che noi vogliamo vedere garantire in quest’articolo della Costituzione. E da un altro punto di vista, il parlare in questo caso di diritti dell'uomo, sia come singolo, e sia nelle formazioni sociali, mette in chiaro che la tutela accordata a queste formazioni è niente altro una ulteriore esplicazione, uno svolgimento dei diritti di autonomia, di dignità e libertà che sono stati riconosciuti e garantiti in questo articolo costituzionale all'uomo come tale. Si mette in rilievo cioè la fonte della dignità, dell'autonomia e della libertà umana, espressione dei diritti essenziali dell'uomo, e come tali devono essere valutate e riconosciute. In questo modo noi poniamo un coerente svolgimento democratico; poiché lo Stato assicura veramente la sua democraticità, ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell'uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società che non si esaurisce nello Stato. La libertà dell'uomo è pienamente garantita, se l'uomo è libero di formare degli aggregati sociali e di svilupparsi in essi. Lo Stato veramente democratico riconosce e garantisce non soltanto i diritti dell'uomo isolato, che sarebbe in realtà una astrazione, ma i diritti dell'uomo associato secondo una libera vocazione sociale».
È chiarissimo quindi che i costituenti esclusero che i diritti essenziali fossero in capo alle formazioni sociali, ma soltanto agli individui che ne fanno parte. Se non fosse così ci si metterebbe decisamente sulla strada degli Stati Uniti quando hanno riconosciuto il matrimonio alle coppie omosessuali o della Corte Europea che ha implementato con adozioni e quant'altro le unioni civili nel momento in cui l'unione è stata riconosciuta come tale.
Proprio per questo il Giudice Capo della Corte Suprema americana, John G. Roberts, ha notato nella sua dissenting opinion: «Se c’è dignità nel legame tra due uomini o due donne che vogliono sposarsi e nella loro autonomia di fare scelte tanto profond”, perché ci sarebbe meno dignità nel legame fra tre persone che, nell’esercizio della loro autonomia, vogliono fare la profonda scelta di sposarsi? Se due persone dello stesso sesso hanno il diritto costituzionale di sposarsi perché altrimenti i loro bambini potrebbero “subire lo stigma di sapere che le proprie famiglie sono in qualche modo meno”, perché lo stesso ragionamento non si applicherebbe a una famiglia di tre o più persone che allevano figli? Se non avere la possibilità di sposarsi “serve a mancare di rispetto e a subordinare” le coppie gay e lesbiche, perché la stessa “imposizione di questo svantaggio” non dovrebbe servire a mancare di rispetto e a subordinare le persone che trovano compimento nelle relazioni poliamorose?»
Proprio per questo il Giudice Capo della Corte Suprema americana, John G. Roberts, ha notato nella sua dissenting opinion: «Se c’è dignità nel legame tra due uomini o due donne che vogliono sposarsi e nella loro autonomia di fare scelte tanto profond”, perché ci sarebbe meno dignità nel legame fra tre persone che, nell’esercizio della loro autonomia, vogliono fare la profonda scelta di sposarsi? Se due persone dello stesso sesso hanno il diritto costituzionale di sposarsi perché altrimenti i loro bambini potrebbero “subire lo stigma di sapere che le proprie famiglie sono in qualche modo meno”, perché lo stesso ragionamento non si applicherebbe a una famiglia di tre o più persone che allevano figli? Se non avere la possibilità di sposarsi “serve a mancare di rispetto e a subordinare” le coppie gay e lesbiche, perché la stessa “imposizione di questo svantaggio” non dovrebbe servire a mancare di rispetto e a subordinare le persone che trovano compimento nelle relazioni poliamorose?»
Insomma il dettato costituzionale è chiarissimo e da ragione a chi come noi è prontissimo a rimuovere ogni discriminazione e a riconoscere i diritti dei singoli nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, ma senza rendere inevitabili tramite il riconoscimento pubblico dell'unione civile la pratica dell'utero in affitto, le adozioni e la reversibilità.
* senatore. Capo gruppo NCD - AP in Commissione Giustizia Senato
Ringrazio il senatore Giovanardi per questo contributo che si aggiunge e completa quanto da noi affermato a proposito del significato di "formazioni sociali" di cui all'articolo 2 della Costituzione (clicca qui e qui). È perciò evidente che chi vuole continuare a sostenere il riconoscimento delle convivenze appoggiandosi all'articolo 2 della Costituzione sta compiendo un'operazione ideologica in dispregio del diritto e della verità. (R. Cas.)
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